Nullità perizia ATP sanata se non eccepita nella prima difesa (Cass. civ. Sez. III n. 12028 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di istruzione preventiva, l’inosservanza delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento tecnico preventivo dà luogo a una nullità relativa, che la parte interessata deve eccepire nella prima istanza o difesa successiva al suo insorgere. In difetto di tempestiva eccezione, la nullità resta sanata secondo la regola generale dell’art. 157 cod. proc. civ., applicabile anche al procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ., ove l’udienza conclusiva è la sede in cui le eventuali nullità devono essere dedotte. Il consulente tecnico d’ufficio non è contraddittore rispetto alla domanda di annullamento o di dichiarazione di nullità della perizia, che va proposta nei confronti della controparte del giudizio. La domanda di risarcimento dei danni per la responsabilità del CTU è poi soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria, il cui mancato avvio volontariamente non può essere rimediato in sede di legittimità.
Il Fatto
Due ricorrenti convenivano in giudizio il geometra nominato consulente tecnico d’ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che essi avevano promosso nei confronti di una società. Chiedevano l’annullamento o la dichiarazione di nullità della perizia, sostenendo che l’elaborato fosse viziato da errori attribuibili a colpa grave o dolo, e domandavano il risarcimento dei danni quantificati in Euro 30.000, oltre al rimborso delle spese peritali.
Il Tribunale di Padova dichiarava improcedibile, per mancato avvio della negoziazione assistita, la domanda risarcitoria, e rigettava nel merito quella di annullamento, rilevando la carenza di legittimazione passiva del convenuto. La Corte di appello di Venezia rigettava il gravame. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolato in sei motivi; il resistente replicava con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che denunciano la violazione della negoziazione assistita obbligatoria e l’errata qualificazione della domanda risarcitoria come contrattuale anziché extracontrattuale. Le censure sono disattese: la Corte d’appello ha accertato che gli attori si erano rifiutati volontariamente di avviare la procedura e non avevano chiesto la rimessione in termini, una volta ribadita l’eccezione di improcedibilità. La condizione di procedibilità non risulta quindi rispettata per scelta della parte, né rileva che l’invito sia intervenuto soltanto dopo la sentenza di primo grado.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: la censura sulla carenza di legittimazione passiva del CTU non è sviluppata nel corpo del ricorso e non indica la norma sostanziale asseritamente violata.
Il nucleo argomentativo riguarda i motivi quarto e quinto, sui pretesi vizi della perizia. La Corte richiama il principio già affermato in tema di istruzione preventiva, secondo cui l’inosservanza delle relative disposizioni dà luogo a nullità relativa, sanata se non eccepita nella prima difesa utile ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ. Vengono citate sul punto Cass. Sez. II n. 15436 del 2006 e Cass. Sez. II n. 20613 del 2009. La Corte territoriale ha accertato che all’udienza fissata per la verifica del deposito i ricorrenti non avevano formulato alcuna eccezione, né chiesto termine per esaminare l’elaborato.
Quanto alla dedotta nullità assoluta, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 3086/2022, che hanno escluso la tesi della nullità assoluta, salva l’ipotesi in cui la consulenza indaghi su temi estranei all’oggetto della domanda, circostanza non allegata. L’art. 157 cod. proc. civ. trova applicazione anche nel procedimento ex art. 696-bis cod. proc. civ., poiché l’udienza conclusiva è il momento in cui le nullità devono essere dedotte.
Il sesto motivo, veicolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile: in ipotesi di doppia conforme opera il limite dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. La Corte ribadisce che il giudice di legittimità non può procedere a un riesame del merito probatorio, spettando al giudice del merito la valutazione delle prove. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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