Credito ricerca e sviluppo: rileva la fruizione, non la maturazione del credito (Cass. civ. Sez. V n. 26497 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, la procedura di selezione introdotta dall’art. 29 del d.l. n. 185/2008 si applica anche ai crediti maturati prima della sua entrata in vigore e non ancora fruiti. Ai fini dell’obbligo di presentare il formulario, a pena di decadenza, rileva il momento della fruizione del credito e non quello della sua insorgenza: solo il beneficio già goduto alla data del 1° gennaio 2009 resta escluso dalla procedura. È pertanto legittima la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 quando il maggiore debito risulti dal riscontro diretto delle dichiarazioni e dei dati dell’anagrafe tributaria, non rilevando il rilievo attribuito a un confronto con il funzionario dell’Ufficio.
Il Fatto
L’amministrazione finanziaria liquidava la dichiarazione modello Unico 2012 presentata da una società per il periodo di imposta 2011, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972. Dal riscontro emergeva che, a fronte di un credito di imposta per ricerca e sviluppo dichiarato per euro 51.000,00, era stata operata una compensazione mediante F24 per complessivi euro 61.855,00, con recupero del minor credito per euro 10.855,00.
Alla comunicazione di irregolarità non seguiva alcun pagamento, sicché veniva notificata la cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, attribuendo rilievo decisivo al confronto preventivo intercorso con un funzionario dell’Agenzia in ordine alla sussistenza del credito. La Commissione tributaria regionale rigettava il gravame dell’Ufficio, che proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’applicazione dell’art. 29 del d.l. n. 185/2008. La Corte lo ritiene ammissibile, perché l’Agenzia ha contestato espressamente l’irrilevanza della sussistenza del credito, valorizzata invece dai giudici di appello, e fondato nel merito.
Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro normativo. La legge n. 296/2006 aveva riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, fruibile in compensazione, senza tetto globale e senza istanza preventiva di ammissione. Il d.l. n. 185/2008, c.d. decreto anticrisi, estese al beneficio la disciplina sul monitoraggio dei crediti d’imposta e introdusse un tetto massimo, con stanziamenti definiti nel bilancio dello Stato. Da qui la procedura selettiva: le imprese dovevano inoltrare, a pena di decadenza, un apposito formulario, valevole come prenotazione, e l’Agenzia rispondeva comunicando il nulla osta ai soli fini della copertura finanziaria.
La Corte richiama Cass. n. 13536/2024 e la declaratoria della Corte costituzionale n. 149/2017, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, del d.l. n. 185/2008 per violazione dell’affidamento, in ragione della causa normativa adeguata e della proporzionalità della misura ablativa. Su questa linea si collocano Cass. n. 4579/2018 e Cass. n. 4848/2020: la procedura non distingue tra attività iniziate prima o dopo l’entrata in vigore del decreto, ma dà rilievo esclusivamente alla fruizione del beneficio, restando escluso solo ciò che a quella data era già stato goduto.
Il principio è completato dal richiamo a Cass. n. 11614/2021 e alla circolare dell’Agenzia n. 17 E del 2009: per il credito maturato nel 2007 ciò che conta è se la fruizione sia anteriore al 31 dicembre 2008. Se successiva, il formulario era necessario. La Commissione tributaria regionale ha quindi errato nel valorizzare la sussistenza del credito, perché la quota non utilizzata e compensata nel 2011 era soggetta alle condizioni dell’art. 29, pacificamente insussistenti.
Il secondo motivo, relativo all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, è parimenti fondato. La Corte richiama Cass. n. 20643/2021, Cass. n. 39331/2021 e Cass. n. 24747/2020: la cartella è legittimamente emessa quando il maggiore debito risulti dal riscontro diretto delle dichiarazioni e dei dati dell’anagrafe tributaria. L’Ufficio aveva correttamente seguito la procedura automatizzata. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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