Sostegno scolastico, spese compensate per soccombenza virtuale dopo l’ordinanza cautelare (TAR Campania n. 5574 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso che abbia ad oggetto la misura del sostegno scolastico diviene improcedibile quando, per effetto della chiusura dell’anno scolastico, la pretesa non sia più satisfattibile in corso di giudizio. La declaratoria di improcedibilità non preclude la condanna alle spese per soccombenza virtuale, che si fonda sull’accertamento della fondatezza della domanda. Tale accertamento sussiste quando l’Amministrazione abbia riconosciuto l’insufficienza delle ore assegnate e abbia disposto l’integrazione solo in esecuzione dell’ordinanza cautelare, senza un autonomo riesame d’ufficio. La condotta che dimostri la consapevolezza dell’inadeguatezza dell’assegnazione sin dall’avvio dell’anno scolastico integra il presupposto della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il genitore di un minore con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 ha impugnato il decreto dell’istituto comprensivo con cui, per l’anno scolastico 2025/2026, erano state assegnate 9 ore settimanali di sostegno didattico a fronte di una frequenza di 30 ore. Ha chiesto l’annullamento degli atti di assegnazione e la condanna dell’Amministrazione all’attribuzione del rapporto 1:1 per l’intero orario. Il ricorrente ha dedotto l’insufficienza delle risorse assegnate alla scuola rispetto ai disabili gravi iscritti.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2565 del 24.10.2025, che ha imposto il riesame dell’atto previa adozione del PEI. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha rappresentato l’avvenuta integrazione delle ore e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’atto di assegnazione impugnato è stato adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare nella parte in cui imponeva il riesame. Non risulta però prodotto in giudizio il PEI 2025/2026, il cui riferimento era contenuto nella stessa ordinanza.
La questione decisiva non è la fondatezza della pretesa, ma l’attualità dell’interesse. Per effetto della chiusura dell’anno scolastico 2025/2026, il ricorrente non ha più interesse alla decisione. Il ricorso è pertanto improcedibile, con rilievo d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Il Collegio esamina poi il regime delle spese. Dalla relazione del dirigente scolastico emerge che l’Amministrazione era già consapevole, sin dall’avvio dell’anno scolastico, dell’insufficienza delle ore assegnate. Ciò nondimeno l’attribuzione delle ore integrative è avvenuta soltanto a seguito dell’ordinanza cautelare.
Tale sequenza integra gli estremi della soccombenza virtuale. L’Amministrazione avrebbe potuto procedere a un autonomo riesame d’ufficio e non lo ha fatto. La condanna alle spese segue questa condotta, non la soccombenza formale. Le spese sono liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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