Il credito del socio per compensi è finanziamento soci postergabile (Cass. civ. Sez. I n. 19189 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito vantato dal socio nei confronti della società, ancorché originato da compensi per attività professionale, è qualificabile come finanziamento soci soggetto a postergazione ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. quando ricorrano i presupposti sostanziali ivi previsti, ossia l’erogazione in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o in circostanze che rendevano preferibile l’apporto di capitale di rischio, unitamente alla volontà dei soci di differirne il rimborso al soddisfacimento dei creditori terzi. La verifica di tali presupposti, involgendo la ricostruzione del piano finanziario, la valutazione delle risultanze documentali e l’interpretazione della volontà dei soci, costituisce quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità. Una volta accertata la postergazione originaria, grava sul socio-creditore l’onere di dimostrare il venir meno della situazione di crisi.
Il Fatto
Un socio, professionista e direttore tecnico, agiva in giudizio nei confronti della società per ottenere il pagamento di compensi maturati fino al 2010, per un importo complessivo di € 851.246,00. Il credito era stato riconosciuto dall’assemblea e appostato nel bilancio sociale, nonché menzionato in un “Piano finanziario di massima” che ne subordinava la liquidazione al previo soddisfacimento degli altri creditori. Il Tribunale rigettava la domanda, qualificando il credito come finanziamento soci postergabile ai sensi dell’art. 2467 cod. civ.; la Corte d’appello confermava la decisione, riconoscendo l’an e il quantum del credito ma escludendone l’esigibilità, in ragione della situazione di crisi della società e dell’intervenuta volontà dei soci di differirne il pagamento. Avverso tale sentenza il socio, anche quale erede dell’originario creditore, proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel disattendere la proposta di definizione anticipata formulata dal consigliere delegato, si sofferma preliminarmente sulla qualificazione del credito come finanziamento soci, richiamando la nozione funzionale e sostanzialistica accolta dalla giurisprudenza di legittimità. La norma dell’art. 2467 cod. civ. articola la fattispecie nella forma più estesa possibile, comprendendo ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo di futura restituzione, ivi inclusi i compensi per attività professionale il cui pagamento sia stato volontariamente differito.
La Corte esclude che la censura del ricorrente, formalmente proposta come violazione di legge, possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità. La doglianza investe, infatti, la ricostruzione del piano finanziario, la valutazione delle risultanze documentali e l’interpretazione della volontà dei soci, tutte quaestiones facti sottratte al sindacato della Corte. La corte territoriale ha fornito una motivazione articolata, fondata su una lettura complessiva del piano finanziario, con indicazione del cronoprogramma e dell’ordine dei pagamenti, correttamente integrando i presupposti sostanziali dell’art. 2467 cod. civ..
Quanto al riparto dell’onere della prova, la Corte precisa che la regola residuale dell’art. 2697 cod. civ. assume rilievo solo in mancanza di un accertamento positivo della circostanza rilevante. Nel caso di specie, la corte d’appello ha proceduto a un accertamento concreto dei presupposti della postergazione, sicché non sussiste alcuna violazione della regola sull’onere probatorio. Una volta accertata la postergazione originaria, spetta al socio-creditore dimostrare il venir meno della situazione di crisi.
Con riferimento al dedotto travisamento della prova documentale, la Corte richiama il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio costituisce un errore di giudizio sottratto al sindacato di legittimità, salva l’ipotesi di motivazione apparente o contraddittoria. La doglianza del ricorrente si risolve, pertanto, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Il ricorso viene respinto nella sua interezza, risultando infondati anche i motivi concernenti la tardiva costituzione della società convenuta e la statuizione sulle spese di lite. La Corte compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione della peculiarità dell’iter procedimentale, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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