Variazione di sede IVA: efficacia della comunicazione al registro imprese e autonomia del socio (Cass. civ. n. 6811/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sul valore aggiunto, la norma dell’art. 35, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 404/2001), che attribuisce ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese o alla denuncia al REA la facoltà di assolvere gli obblighi dichiarativi di variazione presentando le dichiarazioni all’ufficio del registro delle imprese con effetto anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, è di per sé autosufficiente e immediatamente precettiva, senza necessità dell’emanazione di alcuna norma sub-primaria di attuazione. Il vizio di notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società, che ne determina l’annullamento per ragioni formali, non si estende agli avvisi di accertamento emessi autonomamente nei confronti dei soci, che conservano la loro efficacia.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società, notificandolo al suo domicilio fiscale originario, nonostante la società avesse trasferito la sede legale in altro comune e comunicato la variazione al registro delle imprese. L’avviso veniva impugnato dalla società e dai soci, destinatari di autonomi avvisi di accertamento. La Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarava nullo l’avviso societario per incompetenza dell’Ufficio emittente e per vizio di notifica, e dichiarava illegittimi anche gli avvisi ai soci in quanto fondati su atto presupposto nullo. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, rigettando i primi due e il terzo, e accogliendo il quarto. I primi due motivi, con cui l’Agenzia censurava la sentenza per non aver ritenuto inopponibile il trasferimento di sede in mancanza di comunicazione formale all’Agenzia, sono stati rigettati. La Corte ha affermato che l’art. 35, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972 attribuisce ai soggetti iscritti al registro imprese la facoltà di assolvere gli obblighi dichiarativi presentando le dichiarazioni al registro, con efficacia anche verso l’Agenzia. Tale norma è autosufficiente e non richiede provvedimenti attuativi per la sua operatività; la prescrizione della trasmissione telematica dei dati all’Agenzia è un onere dell’ufficio, non del contribuente.
Il terzo motivo, sulla sanatoria della nullità della notifica dell’avviso societario, è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva una duplice ratio decidendi: l’illegittimità dell’avviso per vizio di notifica e per incompetenza dell’Ufficio. La censura investiva solo la prima, ma non la seconda, rimasta incensurata, con conseguente inidoneità del motivo a produrre l’effetto di confermare la pretesa fiscale.
Il quarto motivo, concernente l’estensione della nullità dell’avviso societario agli avvisi personali dei soci, è stato invece accolto. La Cassazione ha richiamato il principio (Cass. Sez. U. n. 19854/2004) per cui il giudicato favorevole alla società fondato su vizi formali (notifica, competenza) non si estende ai soci, che sono destinatari di avvisi autonomi. La CTR aveva erroneamente ritenuto la nullità dell’atto presupposto come causa automatica di illegittimità degli avvisi personali, senza considerare che l’atto sociale era stato annullato per vizi formali estranei alla posizione dei soci. La sentenza è stata cassata con rinvio per la verifica della fondatezza degli avvisi personali nel merito.
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Nota della Redazione
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