Il creditore resta vincolato alla dichiarazione di domicilio nel precetto (Cass. civ. Sez. III n. 2784 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell’art. 480, terzo comma, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell’esecuzione e vale a determinare la competenza territoriale sull’opposizione al precetto medesimo proposta prima dell’instaurazione del procedimento esecutivo. L’eventuale contestazione di tale coincidenza, per non esservi in quel Comune beni appartenenti all’esecutando, può essere sollevata soltanto dall’opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove il precetto è stato notificato, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Il Fatto

Gli intimanti, già vittoriosi in un giudizio davanti al Tribunale di Spoleto, notificavano alla società debitrice un atto di precetto in Roma, eleggendo però domicilio in Terni. La società proponeva opposizione davanti al Tribunale di Roma, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto. Gli opposti eccepivano l’incompetenza per territorio del giudice adito, sostenendo che la società fosse proprietaria di beni nel circondario di Spoleto.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’eccezione e dichiarava la propria incompetenza, indicando come competente il Tribunale di Spoleto. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per regolamento di competenza, deducendo che l’elezione di un domicilio “anomalo” da parte dei creditori equivalesse a un’omessa elezione, con conseguente applicazione del foro sussidiario del luogo di notifica del precetto.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione afferma la competenza del Tribunale di Roma, ma per una ragione diversa da quella dedotta dalla società ricorrente. Premesso che questa Corte non è vincolata dalle ragioni delle parti nell’individuazione del giudice competente, osserva che la persistente vigenza dell’art. 480, terzo comma, c.p.c., posta al fine pubblicistico dell’individuazione del giudice territorialmente competente sull’opposizione a precetto, rende irrilevante la sopravvenuta possibilità di notifica con mezzi che prescindono dalla consegna fisica dell’atto.

Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che il creditore che abbia eletto domicilio nel precetto resta vincolato a tale dichiarazione e non può contestare la coincidenza tra il Comune del domicilio eletto e quello del giudice dell’esecuzione. L’eventuale contestazione di tale coincidenza spetta esclusivamente al debitore opponente, che può invocare la competenza del diverso giudice del luogo di notifica del precetto.

Nel caso di specie, l’eccezione di incompetenza non era stata proposta dalla debitrice opponente, che aveva instaurato la causa davanti al giudice del luogo di notifica, ma dai creditori opposti, che erano però restati vincolati dalla dichiarazione da loro stessi effettuata. La circostanza che i beni del debitore si trovassero a Spoleto e non a Terni è pertanto irrilevante, non essendo stata oggetto di eccezione del solo debitore esposto alla minacciata esecuzione.

Quanto alle spese, la Corte le liquida secondo il d.m. n. 55/2014, ritenendo il giudizio di regolamento di competenza una questione di valore indeterminabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, e non l’intera controversia.

L’ordinanza impugnata viene quindi cassata, con declaratoria di competenza del Tribunale di Roma e prosecuzione del giudizio di opposizione davanti a tale giudice.

Nota della Redazione

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