Estinzione ex art. 380-bis c.p.c. e condanna alle spese verso il controricorrente (Cass. civ. Sez. II n. 24408/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata comunicata alle parti e il ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. e il Consigliere Delegato dichiara con decreto l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Quando la parte intimata si è costituita con controricorso, si provvede sulle spese processuali a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., con condanna della parte rinunciante alla rifusione dei compensi in favore del controricorrente.
Il Fatto
Avverso una sentenza del Tribunale di Treviso depositata il 10/07/2024 veniva proposto ricorso per cassazione dal soccombente, che stava in giudizio difendendosi personalmente. La controparte resisteva con controricorso, assistita da due difensori.
Nel giudizio di legittimità veniva formulata la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti. Dalla comunicazione decorreva il termine di quaranta giorni senza che il ricorrente formulasse richiesta di decisione del ricorso. Su questo dato oggettivo si fonda il provvedimento del Consigliere Delegato.
La Motivazione della Corte
Il decreto applica il meccanismo dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: comunicata la proposta di definizione, il silenzio del ricorrente protratto per quaranta giorni produce l’effetto legale tipico della rinuncia al ricorso. Non occorre alcuna manifestazione espressa di volontà abdicativa; il Consigliere Delegato si limita ad accertare il decorso del termine e a trarne la conseguenza processuale obbligata, la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., senza alcun esame del merito del ricorso, che resta assorbito.
La differenza rispetto all’ipotesi dell’intimato rimasto inerte sta nel capo sulle spese. Qui la parte intimata aveva svolto attività difensiva, costituendosi con controricorso: il decreto richiama quindi l’art. 391, secondo comma, c.p.c., a norma del quale, in caso di estinzione, deve provvedersi sulle spese processuali. La rinuncia legale, al pari di quella espressa, lascia il rinunciante esposto alla soccombenza virtuale sui costi del giudizio che la controparte ha dovuto sostenere per resistere.
La liquidazione segue in misura contenuta, coerente con la definizione anticipata e senza discussione: € 800,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge. Il giudizio si chiude così con un provvedimento monocratico, in forma di decreto, che esaurisce ogni statuizione: estinzione e regolazione delle spese in favore del controricorrente.
Implicazioni Pratiche
- Il silenzio ha un prezzo: dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., non chiedere la decisione significa rinunciare al ricorso e, se la controparte si è costituita, subire la condanna alle spese di legittimità. Nel valutare l’inerzia come via d’uscita, computare i costi della soccombenza sulle spese nel bilancio complessivo della scelta.
- Costituirsi conviene anche in vista dell’estinzione: per l’intimato, il controricorso non serve solo a resistere nel merito; è il presupposto per ottenere la rifusione delle spese anche quando il giudizio si chiude per rinuncia legale del ricorrente. La parte rimasta intimata, invece, non ricava alcuna statuizione a proprio favore.
- Calendarizzare i quaranta giorni: il termine decorre dalla comunicazione della proposta e non ammette rimedi tardivi. Se il cliente intende coltivare il ricorso, la richiesta di decisione va formulata tempestivamente e per iscritto; se accetta l’esito prospettato, va informato che l’estinzione comporterà comunque la condanna alle spese verso il controricorrente costituito.
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Nota della Redazione
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