Comunelle carsiche: non assoggettabilità a usi civici e vincolo del giudicato (Cass. civ. Sez. 2 n. 24227 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunelle, vicinie o vicinanze dell’altopiano carsico-triestino, comunque designate o denominate, costituiscono enti esponenziali dei domini collettivi, riconosciuti dalla legge n. 168/2017 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto solo alla Costituzione. Il loro assoggettamento a usi civici ex lege n. 1766/1927, stabilito da un bando commissariale ancorché anteriore al riconoscimento dell’ente esponenziale, è privo di effetti per carenza del corrispondente potere amministrativo. Il giudice del rinvio, vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, non può procedere ad alcun accertamento della “qualitas soli” né rimettere in discussione la titolarità dei beni in capo alla comunella, quando tale profilo sia stato già definito e non abbia formato oggetto di specifica contestazione nel corso del giudizio.
Il Fatto
La Comunella Jus-Vicinia Srenja-Opicina Opčine ha agito dinanzi al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di diritti d’uso civico o di demanio civico su alcune particelle tavolari ubicate nei comuni censuari di Opicina, Rupigrande e Basovizza. A sostegno della domanda, ha dedotto l’illegittimità del bando commissariale del 1955 che aveva accertato la gravità di usi civici sui medesimi beni, nonché l’esistenza di documentazione tavolare idonea a dimostrarne la proprietà. Il Commissario ha respinto la domanda, ritenendo non più contestabile la legittimità del bando. La Corte d’appello di Roma, Sezione speciale usi civici, ha confermato la decisione. La Comunella ha proposto ricorso per cassazione, accolto con sentenza n. 24978/2018, che ha enunciato il principio di diritto sulla natura delle comunelle carsiche e sulla carenza di potere del bando commissariale. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma ha accolto il ricorso in riassunzione, dichiarando l’inesistenza degli usi civici e l’appartenenza dei beni alla Comunella. Il Comune di Trieste ricorre per cassazione, deducendo il travisamento di un fatto decisivo e la violazione di legge per non aver la Corte di rinvio accertato la “qualitas soli” e la titolarità dei beni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Con il primo motivo, il Comune di Trieste lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla “qualitas soli” delle particelle, che sarebbe stato presupposto imprescindibile per l’applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. La Corte osserva che il principio di diritto, una volta affermato con la sentenza di cassazione n. 24978/2018, ha valore di giudicato e vincola il giudice del rinvio. Tale principio statuisce che le comunelle dell’altopiano carsico-triestino non sono assoggettabili agli usi civici, indipendentemente dalla natura del suolo. Ne consegue che alcun accertamento della “qualitas soli” avrebbe potuto essere legittimamente effettuato dal giudice del rinvio, poiché la non assoggettabilità all’uso civico è affermata con forza di giudicato dalla statuizione di legittimità.
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge per non aver la Corte di rinvio accertato la titolarità dei terreni in capo alla Comunella, è parimenti infondato. La Corte rileva che la titolarità, essendo già intavolata in capo alla Comunella, non ha formato specifico oggetto della controversia nei precedenti gradi di merito, e dunque non poteva essere rimessa in discussione in sede di rinvio. Inoltre, la Comunella è stata riconosciuta come persona giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia n. 168 del 2001, sicché la sua soggettività e la sua legittimazione a stare in giudizio non erano più contestabili.
La Corte, infine, richiama il principio per cui i poteri del giudice di rinvio sono limitati dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione. Quando l’annullamento è pronunciato per violazione di legge, il giudice di rinvio non può procedere a un nuovo esame dei fatti, ma deve attenersi alla statuizione di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato il principio di diritto, disapplicando il bando commissariale del 1955 e dichiarando l’inesistenza degli usi civici. Il ricorso è pertanto rigettato.
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