Crisi di liquidità non esclude la responsabilità per omesso versamento (Cass. pen. Sez. VII n. 7137 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento di tributi, la crisi di liquidità non integra la forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen. allorché la società disponga di risorse economiche che l’imputato abbia scelto di destinare a finalità estranee al pagamento del debito tributario. Le determinazioni del giudice di merito sulla sussistenza della crisi e sulla sua incidenza causale costituiscono apprezzamenti di fatto insindacabili in cassazione, se sorretti da motivazione congrua ed esauriente. È inammissibile, per violazione del numerus clausus dei motivi di legittimità, il ricorso che investa profili di valutazione della prova riservati al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 03.05.2024, ha confermato la condanna. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con unico motivo, la violazione di legge in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità, rilevante ai sensi dell’art. 45 cod. pen., sostenendone l’insorgenza in epoca anteriore alla commissione del reato e richiamando la memoria depositata in primo grado e la documentazione prodotta nel primo giudizio.

La questione centrale riguarda la possibilità di qualificare la crisi di impresa come forza maggiore idonea a escludere la responsabilità penale per il mancato versamento dei tributi, laddove la società disponga comunque di liquidità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva che l’unica doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità. Il motivo investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua ed esauriente.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno esaminato tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e basata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

Il giudice a quo ha affermato che le allegazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di una crisi d’impresa, risalente al 2008 e protrattasi per anni, da ricondurre a fattori estranei alle condotte dell’imputato, sono generiche e inidonee a escludere l’affermazione della penale responsabilità. Si tratta di vicende pregresse agli anni in contestazione, concernenti le annualità del 2017 e del 2018, incapaci di dimostrare che il ricorrente non avesse alcun margine di scelta in ordine al mancato pagamento dell’imposta evasa.

Dalla relazione tecnica del consulente del medesimo imputato è emerso che la società godeva di risorse economiche disponibili, appartenenti sia alla medesima società che a un’altra società del gruppo, destinate a esigenze di società appartenenti al medesimo gruppo societario e non al pagamento dei debiti tributari. La liquidità attiva negli anni 2015 e 2016 avrebbe dovuto essere trattenuta e accantonata per il pagamento dei tributi. È invece risultato che la liquidità del 2015 è stata destinata alla chiusura dei rapporti addebiti a una società poi incorporata, e quella del 2016 a ulteriori società del gruppo. L’omesso pagamento dei tributi costituisce quindi una precisa politica imprenditoriale perseguita dall’imputato, volta a finanziare le società del gruppo, destinando le risorse economiche disponibili all’adempimento di obbligazioni diverse da quelle tributarie. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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