Il dolo specifico di bancarotta documentale da indizi (Cass. pen. Sez. 5 n. 13750 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili — per la cui sussistenza è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori — costituisce una fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse, che integra invece un’ipotesi di reato a dolo generico. Lo scopo di recare danno ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto, senza che rilevi la presenza di un unico creditore né la presentazione delle dichiarazioni fiscali, che non esclude ma conferma il dolo specifico. Tale elemento soggettivo non può essere sovrapposto al dolo di evasione.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale era stato condannato in primo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per aver omesso di consegnare al curatore le scritture contabili.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 07/07/2025, aveva confermato la pronuncia di condanna. L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. in punto di sussistenza del dolo specifico e deducendo vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, entrambi incentrati sulla contestazione dell’elemento soggettivo. Ha premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche nella forma dell’omessa tenuta, ed è reato a dolo specifico, a differenza della fraudolenta tenuta che presuppone l’esame di libri effettivamente rinvenuti.
Ha tuttavia precisato che tale dolo specifico non richiede una prova diretta, potendo essere desunto da elementi indiziari quali la complessiva ricostruzione della vicenda e le circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente individuato detti indici nella presentazione al commercialista di fatture per operazioni inesistenti e nella maturazione di un rilevante debito erariale.
La Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui la limitatissima entità dell’attivo escluderebbe il dolo specifico, rilevando che proprio l’assenza di scritture contabili per l’intero periodo di attività ha impedito agli organi della procedura di individuare ulteriori beni da destinare alla soddisfazione dei creditori. Ha inoltre chiarito che la presentazione delle dichiarazioni fiscali, lungi dal far venir meno il dolo, costituisce un ulteriore indice della sua sussistenza, in quanto gli accertamenti fiscali riguardavano l’intero arco di attività della società fallita.
Quanto alla denuncia di smarrimento delle scritture, la censura è stata dichiarata aspecifica, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ne aveva evidenziato il tenore generico e la presentazione tardiva, solo nell’anno 2020, ritenuta indicativa della sua strumentalità. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile, atteso il richiamo ai precedenti penali e alla gravità della condotta protrattasi per oltre dieci anni.
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Nota della Redazione
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