Nomina semidirettiva senza prevalenza aritmetica dell’anzianità settoriale (TAR Lazio n. 5326 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il conferimento di un incarico semidirettivo di primo grado, l’indicatore specifico di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria — relativo alle «esperienze maturate nel lavoro giudiziario» nel settore del posto da conferire — non introduce un criterio di valutazione rigido e meccanico, tale da far prevalere il candidato con maggiore anzianità nel settore. La disposizione va interpretata nel senso di valorizzare l’effettivo impegno nelle funzioni giurisdizionali e la coerenza del percorso professionale, così da non vanificare la discrezionalità del CSM e da non reintrodurre surrettiziamente il criterio dell’anzianità, non più di ruolo ma di settore. La valutazione comparativa si svolge attraverso un giudizio unitario e globale dei diversi profili attitudinali, e non sulla base del numero di indicatori in cui ciascun candidato risulta prevalente. Ne consegue che la scelta del candidato con minore anzianità nel settore, ma con un percorso professionale più vario e articolato, non è di per sé irragionevole.
Il Fatto
La ricorrente, magistrata con funzioni giudicanti civili da circa venti anni presso il Tribunale di Catanzaro, impugnava gli atti del CSM con i quali la controinteressata era stata nominata Presidente di sezione civile del medesimo ufficio giudiziario. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a) e b), del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, lamentando che la propria più lunga esperienza nel settore civile fosse stata sottovalutata rispetto a quella della controinteressata, così come i diversi incarichi svolti, ivi inclusa l’attività di coordinamento dei giudici onorari.
Si costituivano in giudizio il Ministero della giustizia, il CSM e la controinteressata, contestando la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso che il conferimento di un incarico semidirettivo costituisce un procedimento articolato, nel quale il CSM è chiamato a selezionare il magistrato maggiormente idoneo, valutando merito e attitudini dei candidati. Ha altresì ribadito il sindacato limitato del giudice amministrativo, circoscritto ai vizi di carattere formale o logico, senza possibilità di scrutinare l’opportunità e la convenienza della scelta.
Nel merito, la sentenza ha escluso che l’art. 15, comma 1, lett. a), del t.u. imponga una preferenza fondata sul mero calcolo aritmetico degli anni di servizio nel settore. Una siffatta interpretazione, ha osservato il Collegio, finirebbe per reintrodurre il criterio dell’anzianità di settore, in contrasto con la discrezionalità del CSM e con la ratio legis del Testo unico, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, sez. VII, n. 8974 del 2024; Cons. Stato, sez. VII, n. 7889 del 2024).
La disposizione, ha precisato il Tribunale, valorizza l’effettivo impegno nelle funzioni giurisdizionali e la coerenza del percorso professionale. In questa prospettiva, la scelta del CSM è apparsa non irragionevole: la controinteressata aveva esercitato funzioni sia requirenti sia giudicanti, maturando oltre dodici anni di esperienza nel settore civile sia in uffici di primo grado sia di secondo grado, e aveva svolto attività di coordinamento su tutto il distretto di Corte d’appello, garantendo una più profonda conoscenza delle problematiche organizzative tipiche del ruolo di presidente di sezione.
La decisione ha infine richiamato il principio per cui il giudizio attitudinale non si risolve in un raffronto meccanico o quantitativo, ma attraverso una valutazione unitaria e globale dei vari profili, in relazione al posto da assegnare. In ogni caso, anche a voler ammettere una perfetta equivalenza attitudinale tra le candidate, la ricorrente non avrebbe potuto prevalere, operando il criterio residuale della maggiore anzianità di ruolo previsto dall’art. 24, comma 3, del t.u., favorevole alla controinteressata. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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