Incoerenza del progetto con norme urbanistiche e igienico-sanitarie e attribuzione del punteggio zero (TAR Puglia n. 123 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione del punteggio zero all’offerta tecnica, in ragione della sua incoerenza con la disciplina urbanistica e igienico-sanitaria di riferimento, non integra una surrettizia modifica dei criteri di valutazione della lex specialis quando la commissione di gara abbia fornito espressa motivazione delle ragioni sottese al giudizio negativo. Il rilievo dell’incoerenza afferisce direttamente alla quantità e qualità del programma di investimento, presupponendo la constatazione della non realizzabilità degli interventi proposti. L’eventuale identità del voto espresso dai singoli commissari non costituisce indizio di difetto di autonomia valutativa.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla gara per l’assegnazione di venti concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, risultando terza classificata con riferimento al lotto n. 7, aggiudicato a un diverso operatore. Avverso l’esito della procedura, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio zero alla propria proposta progettuale con riferimento all’intero criterio di valutazione n. 1, “Programma di investimento”, giustificato dalla commissione in ragione della ritenuta incoerenza della proposta rispetto alla normativa urbanistica e igienico-sanitaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendo infondate le censure relative alle modalità di formazione del giudizio della commissione. Il verbale della seduta riservata riporta i punteggi attribuiti da ciascun commissario con riferimento ai singoli sub-criteri, sicché non può dirsi che la valutazione sia stata formulata in violazione dell’obbligo di giudizio autonomo. La circostanza che tutti i commissari abbiano concordemente attribuito un identico punteggio può rappresentare l’esito di un dialettico confronto e non costituisce, di per sé, indizio di illegittimità.

Il Collegio ha inoltre escluso che la commissione abbia surrettiziamente modificato i criteri di gara. La motivazione posta in calce alla tabella di assegnazione dei punteggi non identifica il giudizio qualitativo di cui all’art. 11.2 dell’avviso, ma spiega le ragioni sottese all’attribuzione del voto: la rilevata incoerenza del progetto con il Regolamento di Igiene del Comune e con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste ha determinato un giudizio di non trattazione degli elementi di valutazione relativi al criterio.

Quanto al merito della valutazione, il giudizio della commissione non è risultato manifestamente erroneo o irragionevole. Il criterio n. 1 attiene alla valorizzazione del bene demaniale in termini di quantità e qualità degli interventi, sicché la constatazione della non realizzabilità delle opere proposte incide direttamente sul programma di investimento nel suo complesso e sui singoli sub-criteri, come espressamente previsto per il sub-criterio relativo alla coerenza con la normativa urbanistica e ambientale.

Il Collegio ha infine rigettato la domanda ex art. 116 cod. proc. amm., rilevando il difetto di una posizione di specifico interesse all’accesso alla documentazione delle altre offerte: la ricorrente, non avendo contestato la correttezza dei rilievi sull’incoerenza del proprio progetto, non potrebbe comunque ottenere il rilascio della concessione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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