Criteri di gara e voto numerico legittimano il giudizio collegiale dei commissari (Cons. Stato n. 8003 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In una gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione assolvono una funzione di orientamento ex ante dei concorrenti e di controllo ex post dell’operato della commissione, e il loro grado di specificità non è predeterminabile in astratto, ma va commisurato alla natura e alla complessità delle prestazioni oggetto dell’appalto. Quando la lex specialis articola i parametri in criteri e sub-criteri sufficientemente analitici, il punteggio numerico integra adeguata motivazione e consente la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione. L’identità dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari non costituisce, di per sé, indizio di illegittimità né prova che sia stata omessa la fase di valutazione autonoma prevista dalla disciplina di gara, potendo essa spiegarsi come esito di un confronto dialettico interno al collegio: la valutazione collegiale è cosa diversa dalla votazione collegiale, e solo quest’ultima è vietata.
Il Fatto
Due società, in proprio e quali mandataria e mandante di un costituendo raggruppamento, impugnavano davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione di una procedura aperta indetta da un’azienda sanitaria per la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e per la conduzione e manutenzione dei relativi dispositivi, per un valore a base d’asta superiore a due milioni di euro. Il raggruppamento ricorrente si era collocato al terzo posto della graduatoria, alle spalle dell’aggiudicataria e di un secondo concorrente.
Il ricorso censurava la genericità della griglia valutativa e l’assenza di motivazione discorsiva, la carenza di competenza e imparzialità dei commissari, l’omessa valutazione autonoma da parte dei singoli componenti e l’illogicità dei punteggi tecnici. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti; la Terza Sezione, in sede cautelare, aveva dapprima accolto l’appello e poi respinto l’istanza di sospensione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce la funzione del criterio di valutazione: esso indica ai concorrenti i “mezzi” entro cui esplicare la capacità propositiva, non i “risultati” da raggiungere. Il grado di specificità va calibrato sulla complessità della prestazione, per non imbrigliare con effetti anticoncorrenziali l’apporto creativo delle imprese. I tredici criteri dell’art. 18.1 del Disciplinare, letti insieme al Capitolato tecnico, ritagliano ambiti concreti di miglioria e rispettano la lettera e lo spirito dell’art. 95, comma 8, d.lgs. n. 50/2016. Ne segue che il voto numerico è motivazione sufficiente, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. V, n. 6586 del 2023.
Il secondo motivo è dichiarato implicitamente assorbito: la statuizione di rigetto sulla competenza dei commissari non è stata impugnata e è passata in giudicato.
Il nucleo argomentativo riguarda la terza censura. La Sezione osserva che l’art. 18.2 del Disciplinare disciplina il passaggio dalla valutazione individuale alla sintesi aritmetica, senza imporre modalità operative o documentali alla fase precedente e senza vietare il confronto dialettico tra commissari. Il criterio della media dei coefficienti è meccanismo di sintesi meramente eventuale, operante quando la dialettica non abbia armonizzato i giudizi. Il Collegio distingue l'”autonomia” dalla “solitudine” del giudizio: la prima non viene meno perché la valutazione matura in forma condivisa. L’uniformità dei coefficienti, conclude la Corte, non dimostra la trasformazione surrettizia in chiave collegiale, in mancanza di meccanismi decisionali tipici del collegio, quali formule maggioritarie o ricerca esasperata dell’unanimità.
Gli ultimi motivi, sull’illogicità dei punteggi, sono respinti: il sindacato è ammesso solo entro i limiti della discrezionalità tecnica, e l’onere di allegare l’illogicità non è assolto con contestazioni atomistiche su singoli profili. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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