L’annullamento del diniego di condono travolge l’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 360 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione che si fondi sul rigetto dell’istanza di condono resta travolto quando quel diniego venga revocato in autotutela dal Comune. Tra atto presupposto e atto conseguente sussiste un nesso di invalidità derivata: gli effetti sostanziali dell’ordine di demolizione postulano la persistenza del diniego, sicché la rimozione di quest’ultimo con efficacia retroattiva impedisce che il rapporto amministrativo originato dall’atto dipendente possa sussistere. Il venir meno dell’unica condizione necessaria alla legittima esistenza del provvedimento ne determina l’illegittimità, con conseguente annullamento giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un fabbricato adibito a civile abitazione. Il provvedimento muove dal rigetto di una istanza di condono presentata nel 1986 dal dante causa, rigetto a suo tempo confermato dal TAR Catania con la sentenza n. 1655/2021, dopo che il ricorrente aveva impugnato anche il parere della Soprintendenza che aveva giudicato l’immobile incompatibile con i valori paesaggistici.
Nelle more dell’appello proposto al C.G.A.R.S., la Soprintendenza annulla quel parere e dichiara la compatibilità paesaggistica della costruzione, rilasciando il nulla osta alla concessione in sanatoria. Il Comune, di conseguenza, revoca il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 26 del 16 gennaio 2024, dichiara la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente insiste allora per l’accoglimento dell’impugnazione dell’ordine di demolizione, fondato su un presupposto ormai caducato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la decisione sul rapporto tra i due provvedimenti. L’ordine di demolizione poggia sul diniego di condono, che il Comune ha successivamente revocato in autotutela. Il ricorrente aveva tempestivamente impugnato l’ordinanza, così preservando la possibilità di far valere il venir meno del titolo che la sorreggeva.
Il Tribunale qualifica la vicenda nei termini della invalidità derivata, richiamando Consiglio di Stato, sentenza n. 6922 del 10 novembre 2020. Gli atti sono concatenati: le sorti dell’atto presupposto si ripercuotono su quelle dell’atto che lo presuppone. Gli effetti sostanziali prodotti dall’ordine di demolizione postulano l’avvenuta realizzazione degli effetti del diniego.
Se questi ultimi sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall’atto dipendente non può sussistere. La condizione unica e necessaria per la legittima esistenza del provvedimento sanzionatorio è venuta meno: ne deriva l’illegittimità dell’ordine di demolizione.
Il ricorso è pertanto fondato e il provvedimento impugnato viene annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con condanna del Comune resistente al pagamento di quanto indicato in dispositivo, oltre accessori di legge. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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