Criteri di valutazione fissati prima della conoscenza dei candidati nei concorsi universitari (Cons. Stato n. 8007 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La regola che impone alla Commissione giudicatrice di determinare i criteri di valutazione e i relativi pesi prima di conoscere i nominativi dei candidati è espressione dei principi di trasparenza e di par condicio e si applica a tutte le procedure di chiamata del personale docente universitario, ivi comprese quelle per ricercatore a tempo determinato. Tale regola non richiede espressa previsione nell’art. 4 del d.P.R. n. 117/2000, operando come principio generale del concorso pubblico e trovando conferma nell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994. È sufficiente il pericolo in astratto che la conoscenza dei nominativi influenzi la fissazione dei criteri a rendere illegittimi i criteri stessi, senza che il ricorrente debba provare l’effettivo intento di svantaggiarlo.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a una procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A bandita da un Ateneo e, nel corso della stessa, presentava istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti della Commissione giudicatrice. L’Amministrazione avviava l’istruttoria informando i Commissari; l’istanza era parzialmente accolta e due membri venivano sostituiti, mentre il membro interno era riconfermato. La Commissione, già a conoscenza della partecipazione del candidato, fissava poi i criteri di valutazione e dichiarava vincitrice altro concorrente.
Il candidato impugnava gli atti davanti al TAR Abruzzo, che accoglieva il ricorso ritenendo violata la regola della predeterminazione dei criteri rispetto alla conoscenza dei nominativi. L’Ateneo e il Ministero proponevano appello, contestando l’applicabilità della regola ai concorsi universitari e l’assenza di prova del pregiudizio concreto; il candidato proponeva appello incidentale avverso i motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’appello principale e respinge l’eccezione di inammissibilità per vizio della notificazione. Applicando i principi delle sentenze della Corte costituzionale n. 132/2018 e n. 148/2021 e dell’art. 44, comma 3, c.p.a., rileva che nel caso di specie ricorre al più una nullità e non un’inesistenza della notifica, sanata ex tunc dalla costituzione dell’appellato per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene infondate le censure. La regola della previa fissazione dei criteri non è circoscritta ai concorsi del personale tecnico-amministrativo, ma costituisce espressione dei principi di trasparenza e par condicio che governano tutte le procedure di chiamata dei docenti, come confermato dalle precedenti pronunce della Sezione (n. 4449 del 2023, n. 4969 del 2024).
La Sezione ribadisce che la scansione procedimentale impone la fissazione dei criteri prima della conoscenza dei nominativi, pur restando necessaria la successiva verifica delle incompatibilità. Il rischio di indebita influenza sui Commissari inficia non solo la fissazione dei criteri ma anche la loro applicazione concreta.
Quanto alla fattispecie, è pacifico che il Commissario riconfermato conoscesse la partecipazione del candidato prima della determinazione dei criteri e ne avesse già valutato i titoli in una procedura recente. Non occorre prova dell’effettivo svantaggio: basta il pericolo astratto. La particolarità dell’istanza di ricusazione non giustifica il disallineamento cronologico, poiché l’Ateneo avrebbe dovuto posticipare il sub-procedimento rispetto alla fissazione dei criteri, accettando il rischio dell’aggravio procedimentale, e la deroga dell’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990 alle straordinarie e motivate esigenze non copre la scelta compiuta. L’appello principale è respinto, con improcedibilità di quello incidentale e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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