Il trasferimento per “situazioni straordinarie” richiede una situazione di effettiva eccezionalità (TAR Molise n. 361 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del militare per “situazioni straordinarie” costituisce istituto di natura eccezionale, che consente di derogare alle ordinarie procedure di mobilità solo in presenza di esigenze connotate da estrema delicatezza o gravità, da intendersi come endiadi, tali da rendere oggettivamente impossibile seguire i tempi dell’iter ordinario e da giustificare lo scavalcamento di altri colleghi. La stabilità del quadro clinico del richiedente, accertata dagli organi sanitari competenti, e l’attivazione degli ordinari strumenti di mobilità escludono la sussistenza del presupposto dell’indifferibilità. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 né a motivare sulle esigenze organizzative quando il diniego sia sorretto dall’assenza del presupposto sostanziale.
Il Fatto
Un luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio dal 2019 con famiglia in altra regione, presentava istanza di trasferimento per “situazioni straordinarie”, ex Capitolo VI della Circolare del Comando generale, motivandola con le proprie condizioni cliniche — una stenosi coronarica trattata con angioplastica e impianto di stent — con la necessità di follow-up cardiologico specialistico e con la gravosità del pendolarismo giornaliero di circa 160 km.
L’Amministrazione, acquisito il parere del Capo-Ufficio sanitario che escludeva un quadro di estrema delicatezza o gravità ma ammetteva un possibile beneficio da un trasferimento, respingeva l’istanza con determinazione notificata il 22 aprile 2026. Il militare, già dichiarato idoneo al servizio senza limitazioni, aveva nel frattempo presentato domanda ordinaria nell’ambito del Piano impieghi 2026. Il diniego veniva impugnato davanti al TAR per violazione della Circolare, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità del parere medico-legale e sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo che la disgiunzione “o” tra “delicatezza” e “gravità”, contenuta nella Circolare, configuri due requisiti alternativi. Trattandosi di un’endiadi, la “estrema delicatezza” rileva solo quando la patologia sia così critica da impattare sul servizio o sulla vita del dipendente, configurando di fatto un quadro di gravità. Una patologia ordinaria, stabilizzata e compatibile con le mansioni svolte non giustifica la deroga ai trasferimenti ordinari, come confermato dallo stesso ricorrente.
La Corte ha poi valorizzato l’avvenuta presentazione, due giorni dopo l’istanza straordinaria, della domanda di trasferimento ordinario nel Piano impieghi anno 2026. Tale circostanza dimostra la concreta praticabilità degli strumenti ordinari di mobilità e l’insussistenza delle esigenze indifferibili che sole legittimano lo “scavalcamento” dei colleghi con titoli potenzialmente poziori. Il giudizio di idoneità senza limitazioni reso dall’Ufficiale Medico assorbe ogni considerazione sui disagi logistici e climatici, comuni alla generalità del personale.
Quanto al parere del 12 marzo 2026, il TAR ha escluso ogni contraddizione: il riconoscimento che un trasferimento “potrebbe consentire un migliore monitoraggio” non equivale a dimostrare che la permanenza nella sede attuale comprometta la salute. La maggiore comodità organizzativa non coincide con una necessità clinica inderogabile, tanto più in assenza di indicazioni sulla frequenza dei controlli. Con riferimento all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la motivazione finale che recepisce il parere sanitario e indica le ragioni del diniego assolve l’onere, non essendo richiesta una confutazione analitica di ogni osservazione.
Il TAR ha infine escluso rilievo alla condizione della madre, invalida con riconoscimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e non dell’handicap grave di cui al comma 3: le esigenze assistenziali non possono colmare la mancanza dei presupposti del trasferimento straordinario, il cui diniego non richiede motivazione sulle esigenze organizzative quando manchi il requisito sostanziale. La scelta della sede di servizio resta espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per evidente illogicità, arbitrio o sviamento, nella specie insussistenti. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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