Legittime le decurtazioni per overselling sul valore medio di branca (TAR Campania n. 369 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le decurtazioni applicate alle strutture sanitarie private accreditate per superamento del valore medio delle prestazioni (overselling) non sono subordinate all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, poiché, pur in assenza di tale passaggio, permane l’esigenza ineludibile di contenere la remunerazione a carico del Servizio sanitario regionale. Il criterio del valore medio di branca trova fondamento nei principi di sostenibilità economica della spesa sanitaria e nell’art. 8 quinquies, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 502/1992, che impone la verifica a consuntivo delle attività svolte in conformità alle indicazioni regionali. La mera retroattività dell’atto di determinazione della spesa non lede l’affidamento degli operatori, i quali possono orientarsi sulla base dei tetti fissati per l’anno precedente. Le determinazioni assunte in sede di Tavolo tecnico con le associazioni di categoria non costituiscono condizione di efficacia del sistema di programmazione, ma momento di coinvolgimento delle rappresentanze nella fase di definizione dei tetti.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata operante nella branca di radiodiagnostica impugnava davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, la delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1 del 9 gennaio 2024, con cui era stata determinata la produzione riconoscibile e liquidabile per l’anno 2018, applicando decurtazioni per superamento del valore medio delle prestazioni e per note di credito. Impugnava altresì la delibera n. 75 del 20 gennaio 2022, rettificata dalla n. 492 del 7 aprile 2022, recante approvazione del consuntivo 2018, e chiedeva l’accertamento del diritto al pagamento delle somme ritenute dovute per prestazioni erogate fino al 20 settembre 2018.

La ricorrente lamentava, tra l’altro, la duplicazione delle decurtazioni relative al periodo 1°-20 settembre 2018, la mancata applicazione della regressione tariffaria unica, la tardività del monitoraggio e della comunicazione del valore medio di branca, l’illegittimità del parametro applicato e l’erroneità del calcolo dell’overselling. L’ASL Salerno si costituiva eccependo l’infondatezza del ricorso e la necessità di integrare il contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo tutte le censure prive di pregio. Quanto alla dedotta duplicazione delle decurtazioni per il periodo 1°-20 settembre 2018, il TAR ha chiarito che la nota dell’ASL Salerno del 4 ottobre 2023 si limita a indicare che il valore complessivo della produzione ricomprende quel periodo, senza affermare che anche le decurtazioni vi si riferiscano. La relazione istruttoria del 21 maggio 2024 ha illustrato analiticamente le ragioni della peculiare tempistica procedimentale, legata al recupero dei file C delle strutture e alla successiva rideterminazione del valore medio delle prestazioni.

Infondata è stata ritenuta anche la censura sulla mancata applicazione della regressione tariffaria unica. Il TAR ha richiamato la propria sentenza n. 219 del 31 gennaio 2025, resa sulla medesima delibera n. 1 del 2024, secondo cui l’operatività della RTU non poteva venire in contestazione, non essendosene resa necessaria l’applicazione alla stregua dei dati del consuntivo 2018. Nessuna norma, del resto, stabilisce un ordine di priorità nell’impiego degli strumenti di spending review.

Le censure di assenza di tempestivo monitoraggio e comunicazione del valore medio di branca sono state smentite dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 219 del 2025, ove si è affermato che l’esercizio del potere di applicare decurtazioni pecuniarie non è condizionato all’esecuzione del monitoraggio. Il TAR ha inoltre valorizzato la circostanza che le associazioni di categoria hanno partecipato al Tavolo tecnico del 25 febbraio 2022, condividendo le determinazioni in punto di overselling.

Quanto alla pretesa abnormità del criterio di spending review incentrato sul valore medio, il Collegio ha individuato il fondamento normativo nell’art. 8 quinquies, comma 2, lett. d, del d.lgs. n. 502/1992 e nelle clausole del contratto di servizio allegato al DCA n. 84 del 31 ottobre 2018, che vieta di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni. Infine, l’erroneità del calcolo dell’overselling è stata esclusa perché basata su un dato superato, ossia il numero di prestazioni indicato in una nota del 24 marzo 2021. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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