Il finanziamento di un’opera pubblica non radica la legittimazione del proprietario espropriando (TAR Lazio n. 10083 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale di finanziamento di un’opera pubblica non appartiene alla sequenza espropriativa, disciplinata dal d.P.R. n. 327/2001, ma a un distinto e autonomo procedimento allocativo di risorse pubbliche. Ne consegue che il proprietario di immobili interessati dall’opera, beneficiario di una tutela solo eventuale e successiva nel procedimento espropriativo, è soggetto terzo ed estraneo rispetto al procedimento di allocazione delle risorse: l’atto di finanziamento è privo di efficacia lesiva diretta e non determina alcuna compressione del diritto di proprietà. Le norme che disciplinano il finanziamento non sono poste a presidio della posizione del proprietario, sicché la mera indicazione degli immobili nel Piano Particellare allegato al progetto di fattibilità non radica la legittimazione ad agire per l’annullamento del decreto di finanziamento, difettando una relazione di immediata inerenza tra l’esercizio del potere e la sfera giuridica del ricorrente.

Il Fatto

Alcuni proprietari di immobili, inclusi nel Piano Particellare allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica della “Cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio – Carso”, hanno impugnato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegnava al Comune di Trieste un finanziamento di oltre 48 milioni di euro, a valere su risorse ordinarie, in sostituzione del precedente finanziamento PNRR non più utilizzabile per il contrasto con il principio “Do No Significant Harm”. Il ricorso, originariamente proposto dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio dopo la declaratoria di incompetenza territoriale. I ricorrenti hanno dedotto vizi di istruttoria e motivazione, violazione della par condicio tra progetti concorrenti e, in subordine, hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia UE.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai Comuni di Milano e Padova, anch’essi beneficiari della rimodulazione: l’impugnativa era limitata alla sola assegnazione al Comune di Trieste e l’eventuale annullamento non avrebbe prodotto effetti automatici sulle altre statuizioni del decreto, non integrando gli altri enti la qualità di controinteressati in senso tecnico.

Il Collegio ha invece accolto l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire, ritenendola assorbente. Il finanziamento statale, ha osservato, appartiene a un procedimento allocativo distinto e autonomo rispetto a quello espropriativo: le norme che lo disciplinano sono poste a tutela dell’interesse pubblico alla corretta allocazione delle risorse e, in via mediata, delle amministrazioni concorrenti, non del proprietario espropriando, che rispetto a quel procedimento è soggetto terzo. Il decreto di finanziamento, privo di efficacia lesiva diretta, non costituisce il presupposto giuridico dell’espropriazione, che resta ancorato alla dichiarazione di pubblica utilità; la sua assenza non incide sul regime giuridico dei beni. Il Piano Particellare, inoltre, ha natura meramente progettuale e ricognitiva, senza efficacia costitutiva di vincoli.

Il TAR ha escluso che l’utilità derivabile dall’annullamento potesse configurare un interesse legittimo, trattandosi di un interesse di mero fatto, equivalente a quello di qualsiasi cittadino contrario all’opera. Ha altresì rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata assicurata dal Comune la copertura finanziaria dell’opera con risorse proprie, circostanza che rendeva ininfluente l’eventuale caducazione del finanziamento statale.

Ad abundantiam, il Collegio ha svolto considerazioni di infondatezza nel merito: la riallocazione delle risorse è espressione di discrezionalità amministrativa ampia, sindacabile solo per evidente illogicità o manifesta irragionevolezza; la cabinovia è riconducibile ai sistemi di trasporto rapido di massa; la valutazione delle alternative progettuali compete al soggetto proponente ed è connotata da discrezionalità tecnica; la documentazione progettuale era completa e il mutamento della fonte di finanziamento non imponeva di reiterare l’istruttoria. Quanto alla par condicio, il provvedimento non integra la graduatoria del 2021, ma rialloca risorse già assegnate al Comune di Padova, che aveva ottenuto il finanziamento PNRR per il medesimo intervento.

Il TAR ha infine dichiarato manifestamente inammissibile la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale — non essendovi alcuna norma che privi i proprietari di legittimazione — e alla Corte di Giustizia UE, essendo garantita un’effettiva tutela giurisdizionale in relazione agli atti direttamente lesivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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