L’ottemperanza si trasforma in annullamento quando l’amministrazione rinnova la procedura (TAR Lazio n. 14479 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando un provvedimento amministrativo viene annullato dal giudice per un vizio che inficia il modus procedendi dell’organo, l’amministrazione è tenuta a riesercitare il potere in conformità al dictum, ripetendo l’intera procedura viziata. La nuova decisione adottata all’esito della riedizione del potere non costituisce esecuzione della sentenza, ma atto autonomamente lesivo, da impugnare con l’azione di annullamento, con conseguente mutamento del rito da ottemperanza a cognizione ordinaria. Il giudice amministrativo, nel sindacare la legittimità della nuova delibera, non può rinnovare il giudizio di merito compiuto dall’organo, ma deve limitarsi a verificarne la conformità ai parametri normativi, senza che la mancata comparazione con tutti gli aspiranti configuri un vizio di legittimità se la proposta della commissione referente ha già circoscritto il raffronto ai candidati realmente competitivi.
Il Fatto
Un magistrato contabile aveva ottenuto dal TAR Lazio, con la sentenza n. 3153 del 2025, l’annullamento della delibera con cui il Consiglio di presidenza della Corte dei conti aveva designato un altro magistrato per l’incarico di presidente dell’organismo di vigilanza della Siae, per l’assenza di motivazione nell’attribuzione del punteggio discrezionale. L’interessato agiva quindi per l’ottemperanza, eccependo che l’organo di autogoverno, anziché limitarsi a rivalutare le due posizioni, aveva ripetuto integralmente la procedura, all’esito della quale il controinteressato era stato nuovamente designato. Il ricorrente chiedeva anche la declaratoria di nullità o annullamento della nuova delibera, la penalità di mora e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la domanda, rubricata come ottemperanza, era in realtà volta all’annullamento della nuova delibera adottata dal Consiglio di presidenza il 26 maggio 2025, n. 137. Il Collegio ha quindi disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a., trattandosi di impugnazione di un atto sopravvenuto e non di esecuzione della sentenza. La circostanza che l’organo di autogoverno abbia riavviato l’intera procedura, formulando una proposta della commissione e sottoponendola al plenum, non costituisce una violazione del giudicato: l’effetto demolitorio della sentenza n. 3153/2025 non si limitava al singolo provvedimento ma coinvolgeva la regolamentazione del modus procedendi, rendendo necessaria la sua emendazione tramite la corretta formulazione di una proposta.
Quanto al merito, il giudice amministrativo ha escluso qualsiasi vizio di legittimità nella nuova delibera. In particolare, ha ritenuto legittima la scelta della commissione di limitare il raffronto ai soli candidati realmente competitivi, ossia quelli in grado di conseguire il bene della vita, poiché il punteggio discrezionale non avrebbe comunque potuto colmare lo svantaggio degli altri aspiranti. La preferenza accordata al controinteressato, motivata con la maggiore anzianità di ruolo, la qualifica superiore e la più ampia esperienza nel settore del controllo, è stata giudicata coerente con i criteri fissati dall’art. 12 t.u. incarichi, senza che emergano elementi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il TAR ha inoltre precisato che il criterio della rotazione degli incarichi non impone di preferire il candidato privo di precedenti designazioni, tanto più che il ricorrente aveva nel frattempo ottenuto altro incarico. Ha infine dichiarato infondate le domande accessorie: la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. difetta del presupposto dell’inottemperanza, avendo l’amministrazione tempestivamente riesercitato il potere; il risarcimento ex art. 112, comma 3 c.p.a. è inconfigurabile in assenza di un atto illegittimo e di un danno ingiusto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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