Incompetenza del Sindaco sul diniego di project financing (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 115 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di un’opera proposta da privati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 costituisce espressione di indirizzo politico-amministrativo e spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000. Essa non può essere adottata in via monocratica dal Sindaco, né ricondotta alle funzioni del Segretario comunale, che svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa senza autonomi poteri decisionali. La competenza amministrativa è di stretta attribuzione normativa e non deriva dall’assenza di un divieto, né dall’indirizzo dell’istanza al Sindaco o dal comportamento concludente delle parti. Il diniego adottato da un organo incompetente è illegittimo per incompetenza e va annullato.
Il Fatto
Due società hanno impugnato la nota con cui il Comune ha respinto la loro proposta progettuale e di variante al PRGC, presentata ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di una rotatoria sulla S.S. n. 13. L’opera era già prevista dagli strumenti urbanistici comunali e, in una fase precedente, era stata approvata dalla Giunta, salvo revoca in autotutela. Il diniego è stato adottato con nota sottoscritta congiuntamente dal Sindaco e dal Segretario comunale.
Le società hanno dedotto violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere. Il Comune e la società stradale regionale si sono costituiti in resistenza. Con motivi aggiunti le ricorrenti hanno poi esteso l’impugnativa al parere tecnico sopravvenuto della società stradale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità: il ricorso è stato notificato all’organo emanante, le interlocuzioni per un progetto alternativo non sono approdate a un assetto definitivo e permane l’interesse alla decisione in vista della domanda risarcitoria riservata. La nota comunale sopravvenuta è atto meramente confermativo e non necessitava di autonoma impugnazione.
Nel merito, la questione riguarda l’individuazione dell’organo competente a valutare l’interesse pubblico sull’istanza ex art. 20 del d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze: l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta gli atti di governo non riservati al Consiglio o al Sindaco, mentre l’art. 107 distingue tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. Il criterio discretivo è la natura dell’atto: attività tecnica o istruttoria rientra nella gestione; la valutazione discrezionale sull’interesse pubblico appartiene all’indirizzo politico.
Il provvedimento impugnato non si limita a una verifica tecnico-economica, ma esprime un apprezzamento complessivo sull’opportunità dell’intervento, incidendo sulle scelte pianificatorie dell’ente. La competenza spettava dunque alla Giunta comunale. Né rileva che l’istanza fosse indirizzata al Sindaco o che le ricorrenti non avessero formulato riserve: la competenza è stabilita ex lege e l’amministrazione deve trasmettere l’istanza all’organo competente.
Accolto il primo motivo, le ulteriori censure restano assorbite, secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015. I motivi aggiunti sono invece dichiarati inammissibili per carenza d’interesse: il parere tecnico impugnato ha carattere istruttorio e non è immediatamente lesivo. La nota comunale è annullata per incompetenza; le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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