Motivazione apparente della CTR e accertamento analitico-induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 29618 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. È affetta da tale vizio la sentenza della Commissione tributaria regionale che censuri l’accertamento per asserita applicazione automatica degli studi di settore, quando l’Ufficio abbia invece proceduto a una rettifica analitico-induttiva fondata sui dati di contabilità, sulle spese per l’acquisto delle materie prime e sui prezzi di vendita praticati da imprese analoghe. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non va interpretato in modo eccessivamente formalistico e non impone l’integrale trascrizione degli atti posti a fondamento del ricorso, essendo sufficiente la puntuale indicazione del loro contenuto e la specifica segnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate sottoponeva a controllo la posizione fiscale di un contribuente esercente l’attività di panificio, con riferimento all’anno di imposta 2008. Dall’esame della documentazione prodotta e dei dati dello studio di settore emergeva l’acquisto di farina in quantitativi rilevanti, utilizzati in prevalenza per la panificazione. Su tali basi l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento, quantificando un maggiore reddito d’impresa a fronte di una perdita dichiarata.

Il contribuente impugnava l’atto, deducendone la nullità per difetto di motivazione e l’illegittimità nel merito, rilevando che l’Ufficio non aveva tenuto conto della cessione dell’attività intervenuta nel corso dell’anno. Il ricorso era accolto dalla CTP di Siracusa e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale, che rigettava l’appello erariale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, sollevata dal controricorrente sul rilievo che l’Ufficio si sarebbe limitato a trascrivere la motivazione dell’atto impugnato. L’eccezione è infondata.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8950 del 2022, il Collegio ribadisce che il principio di autosufficienza, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti. È sufficiente che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. A tanto ha adempiuto la ricorrente.

Nel merito, la Corte esamina in via di precedenza il terzo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento, ovvero li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sul ragionamento.

Tali anomalie affliggono la sentenza impugnata. L’Ufficio aveva proceduto a rettifica analitico-induttiva, basandosi sui dati di contabilità, sulle spese per l’acquisto delle materie prime e sui prezzi di vendita praticati da imprese analoghe: era dunque irrilevante lo svolgimento dell’attività solo per una parte del periodo d’imposta. A fronte delle puntuali deduzioni dell’appellante, la Commissione regionale ha invece motivato con affermazioni inconferenti, censurando l’accertamento perché fondato sulla applicazione automatica degli studi di settore. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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