Giurisdizione sul canone concessorio gas: giudicato panprocessuale e inammissibilità (Cass. Sez. Un. n. 31359 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia con cui le Sezioni Unite, in sede di regolamento o di ricorso ordinario, affermano la giurisdizione produce effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti e sulla medesima domanda, con efficacia panprocessuale. Una volta formato il giudicato sulla giurisdizione, la relativa questione non può essere ridiscussa in alcuna successiva sede giurisdizionale. La censura che investe l’attività interpretativa del giudice amministrativo in ordine al rapporto concessorio e alla normativa applicabile attiene al merito e non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, restando estranea all’art. 111, comma 8, Cost.

Il Fatto

Un Comune ricorre per cassazione, con due motivi attinenti alla giurisdizione, avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione su una controversia relativa all’aggiornamento del canone concessorio per l’annualità 2014, richiamando una propria precedente pronuncia resa in fattispecie analoga tra le stesse parti per altra annualità.

La vicenda risale a una concessione trentennale del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con obbligo di pagamento di un canone. Insorta controversia sulla scadenza della concessione, la questione era stata deferita a un collegio arbitrale. Il Comune, sostenendo di aver acquisito la piena proprietà dell’impianto di rete, ha poi proceduto all’aggiornamento del canone concessorio. La società concessionaria ha impugnato davanti al TAR la determinazione dirigenziale di aggiornamento; il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, e la sentenza è stata appellata dal Comune.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite esaminano congiuntamente i due motivi perché connessi e li dichiarano inammissibili. Il passaggio centrale è che sulla questione della giurisdizione sussiste ormai il giudicato. La Corte richiama la propria Sez. Un. n. 9151/2018 che, in fattispecie analoga tra le stesse parti su altre annualità, aveva già ritenuto formato il giudicato sulla giurisdizione, sul presupposto che il giudice ordinario si era incontestatamente pronunciato escludendo la propria giurisdizione.

Il ragionamento poggia su un principio di ordine processuale: le sentenze sulla giurisdizione rese dalle Sezioni Unite, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, sono dotate di efficacia esterna e producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, come affermato dalla Sez. Un. n. 26595/2018.

La Corte precisa inoltre che il giudice amministrativo non ha travalicato i limiti esterni della giurisdizione. La parte ricorrente censura in realtà l’attività interpretativa svolta dal giudice amministrativo sul lodo, sulla disciplina del rapporto concessorio e sulla normativa applicabile. Tale attività costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non giustifica il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.

Ne consegue che l’esame della questione di giurisdizione è precluso dalla formazione del giudicato. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese, perché la parte resistente non si è ritualmente e tempestivamente costituita con controricorso, avendo depositato un mero atto di costituzione ben oltre il termine di cui all’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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