Pensione privilegiata esclusa se l’infermità è ascritta in tabella B (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 270 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite delle cinque annualità di indennità una tantum previsto dall’art. 69, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 non comporta automaticamente l’attribuzione della pensione privilegiata. Questa presuppone che l’infermità sia già stata ascritta in tabella A e risulti non più suscettibile di miglioramento, secondo l’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973. Ove la patologia sia ascritta in tabella B, spetta invece la sola indennità una tantum. Il travalicamento della soglia esaennale rileva solo per l’infermità ascritta in tabella A, anche quando sia dipeso da errore amministrativo. La domanda di pensione privilegiata è pertanto infondata quando la classificazione tabellare della patologia oggetto di aggravamento resti in tabella B.

Il Fatto

Il ricorrente, militare di leva, aveva riportato durante il servizio un trauma al ginocchio destro. Nel corso degli anni il Ministero della Difesa gli aveva riconosciuto più indennità una tantum: due annualità nel 1978, tre nel 1986 e due nel 2007, per complessive sette annualità. A seguito di un’istanza di aggravamento dell’11 settembre 2015, la Commissione medica ospedaliera aveva reputato sussistente un ulteriore aggravamento meritevole di indennizzo per due annualità; il Ministero, però, aveva negato il riconoscimento, sul rilievo del pregresso superamento del limite delle cinque annualità.

Il ricorrente ha allora adito la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania, chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata almeno di ottava categoria, con decorrenza dalla data dell’istanza di aggravamento. Il Ministero si è costituito, eccependo tra l’altro che il superamento del limite era dipeso dall’erronea omissione, nel decreto del 2007, del precedente provvedimento del 1978, ed escludendo ogni interdipendenza tra l’infermità già indennizzata e una patologia al ginocchio controlaterale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto ricostruito la sequenza dei provvedimenti alla luce della documentazione allegata, rilevando che nel decreto del 2007 non risulta menzionato il provvedimento del 1978 e che proprio tale omissione ha indotto l’attribuzione di ulteriori due annualità rispetto alle cinque già riconosciute. Il diniego del 1995, richiamato dal Ministero, non è stato versato in atti.

Nel merito, la Corte ha respinto la tesi attorea secondo cui il travalicamento della soglia di cinque annualità comportasse ipso facto la pensione privilegiata. Il sistema dell’art. 68 del d.P.R. n. 1092/1973 distingue infatti nettamente gli esiti: l’assegno rinnovabile spetta per l’infermità suscettibile di miglioramento ascritta in tabella A; la pensione privilegiata è concessa esclusivamente per la patologia ascritta in tabella A e non più suscettibile di miglioramento; l’indennità una tantum spetta se è insuscettibile di miglioramento l’infermità da ascrivere in tabella B. La pensione consegue al superamento della durata massima dell’assegno rinnovabile solo per l’infermità pertinente alla tabella A, e finanche quando la soglia sia stata oltrepassata per errore.

Il giudice ha inoltre giudicato fuorviante il ragguaglio a un’invalidità del 20% riferita alla tabella B: le otto categorie della tabella A e l’unica tabella B andrebbero distribuite proporzionalmente, cosicché la tabella B equivarrebbe a circa l’11% dell’intero e ciascuna annualità a poco più del 2%. Due o quattro annualità aggiuntive non colmerebbero dunque la distanza con l’ottava categoria.

La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato l’ascrizione in tabella B. Il ricorrente si è limitato a doglianze generiche, cui il consulente ha replicato richiamando un esame radiografico del 2024 dal quale emergeva un quadro artrosico tra le due ginocchia praticamente sovrapponibile, tale da rendere pressoché irrilevante il pregresso trauma. L’esame obiettivo non aveva rilevato alcun disturbo nella statica o nella deambulazione, condizione che sola giustificherebbe l’ascrizione in ottava categoria della tabella A. La domanda è stata quindi rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite e della consulenza in ragione della peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *