Accolto il ricorso per ottemperanza alla sentenza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 75 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti alla Corte dei conti, il ricorso è ammissibile quando la diffida ad adempiere sia stata regolarmente notificata all’amministrazione competente, con espresso avviso che, in difetto di esecuzione nel termine, si sarebbe promosso il giudizio di ottemperanza. Costituiscono presupposti dell’azione la prova della notifica della diffida e la mancata esecuzione del giudicato. Il parziale adempimento, limitato al pagamento delle spese di lite, non esaurisce l’obbligo di conformazione al giudicato, che impone l’integrale esecuzione della sentenza. Accertata l’inottemperanza, il giudice accoglie il ricorso, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione e nomina il commissario ad acta, riservando di sanzionare l’eventuale successiva inosservanza o ritardo ex art. 218, comma 4, lettera d), c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 47/2023 di questa Sezione giurisdizionale, con la quale era stato accolto il ricorso e accertato il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, conteggiando un periodo di attività utile pari a 41 anni e 1 mese, nonché al trasferimento al Fondo Ferrovie dello Stato dei periodi contributivi indicati, con condanna dell’ente previdenziale alle spese di lite.
Passata la sentenza in giudicato, l’ente ha dato esecuzione solo alla refusione delle spese legali, senza provvedere alla ricostituzione pensionistica. Dopo aver inutilmente diffidato l’amministrazione e aver inoltrato tre richieste di prenotazione di appuntamenti, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico richiama in premessa la giurisprudenza contabile in materia, citando Sez. III n. 266/2010, Sez. III n. 50/2012 e Sez. III n. 356/2014, secondo cui presupposto del giudizio di ottemperanza è la mancata esecuzione del giudicato, con conseguente obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente.
Nel caso di specie risultano provati due elementi. Il primo è la notifica della diffida ad adempiere, che costituisce il presupposto processuale del giudizio di ottemperanza: la diffida è stata rivolta all’amministrazione competente a dare esecuzione alla sentenza, con espressa avvertenza che, in caso di mancato adempimento, si sarebbe promosso il giudizio di ottemperanza presso questa Sezione nei successivi trenta giorni dalla notifica.
Il secondo elemento è la mancata esecuzione del giudicato. Lo stesso ente previdenziale ha ammesso di non aver provveduto alla ricostituzione pensionistica per il 2003, riservandosi di farlo non appena la competente sede avesse acquisito la necessaria documentazione. Emerge inoltre una discrasia tra due estratti contributivi — uno del 30 gennaio 2023, l’altro del 25 novembre 2024 — con importi differenti, circostanza che alimenta dubbi della ricorrente sulla correttezza del calcolo finale.
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è accolto. Il Giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza oggetto di ottemperanza entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione e nomina commissario ad acta il Direttore pro-tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona, o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato, con termine di 30 giorni. Il compenso del commissario è determinato con riserva di sanzionare, su richiesta di parte, ogni eventuale violazione, inosservanza o ritardo successivo ai sensi dell’art. 218, comma 4, lettera d), c.g.c. L’ente è infine condannato alla rifusione delle spese in favore del difensore della ricorrente, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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