Cumulo di part time e incolpevole affidamento escludono dolo e colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 35 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per il mancato riversamento dei compensi percepiti nello svolgimento di incarichi extraistituzionali, l’elemento soggettivo deve essere accertato con giudizio ex ante, rapportato al contegno esigibile dall’homo eiusdem condicionis et professionis. La complessità e la stratificazione dei rapporti di impiego part time presso più amministrazioni, con conseguente incertezza sull’ambito applicativo dell’obbligo autorizzatorio, integra una condizione di obiettiva difficoltà interpretativa. Tale incertezza, unitamente all’affidamento ingenerato dal mancato riscontro alle istanze di autorizzazione, esclude il dolo e la colpa grave, facendo venir meno uno dei presupposti essenziali della responsabilità.
Il Fatto
La Procura Regionale ha evocato in giudizio un dipendente di un Comune, impiegato in regime di part time e in posizione di scavalco con altra amministrazione, chiedendone la condanna al pagamento di oltre centomila euro in favore dei due enti. Secondo la prospettazione accusatoria, l’incolpato avrebbe intenzionalmente omesso di riversare i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali svolti in assenza delle prescritte autorizzazioni, in violazione del regime sul cumulo di impieghi.
La difesa ha contestato la ricostruzione, sostenendo la liceità dell’operato dell’assistito e la sussistenza della buona fede, comprovata dalla presentazione di più istanze di autorizzazione, rimaste senza riscontro. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio antepone l’esame del merito a quello delle eccezioni preliminari, in applicazione del principio della ragione più liquida. Tale approccio consente di definire il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre.
Applicando tale criterio, la Corte esamina direttamente l’elemento soggettivo. Osserva che la sovrapposizione dei rapporti part time presso i Comuni configura un rapporto a tempo pieno solo in via di fatto e non di diritto, poiché i rapporti restano autonomi e regolati da un espresso provvedimento autorizzatorio. Ne deriva un’evidente incertezza sulla disciplina applicabile.
Il Collegio ricostruisce il regime normativo. Ai sensi degli artt. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, l’obbligo autorizzatorio opera solo quando il rapporto part time supera il cinquanta per cento del tempo pieno. Ove tale soglia non sia superata, vige un regime di esenzione che consente di assumere liberamente ulteriori incarichi. Nella specie, la Corte ritiene che gli incarichi esterni siano stati legittimamente assunti anche in assenza di autorizzazione.
In via dirimente e assorbente, la Corte esclude comunque l’elemento psicologico. La complessità della fattispecie ha ingenerato un’obiettiva incertezza interpretativa sulla disciplina del cumulo di impieghi, incompatibile con l’esigenza di negligenza di notevole gravità. Il contegno dell’incolpato, ispirato a buona fede, risulta corroborato dall’invio di tempestive istanze di autorizzazione e dal mancato riscontro delle stesse.
Il silenzio dell’amministrazione ha rafforzato un legittimo affidamento sull’assenza di profili di incompatibilità. Esso esclude il dolo, per difetto di cosciente e volontaria violazione, e la colpa grave, stante la difficile interpretazione delle norme applicabili. Per le ragioni esposte, la Corte respinge la domanda attorea e dispone il rimborso delle spese legali.
Nota della Redazione
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