Rinuncia al ricorso accettata: giudizio estinto e nessun contributo unificato (Cass. civ. Sez. I n. 5689 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controricorrente, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione. In tema di spese, l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente preclude la pronuncia di condanna.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato per cassazione, con cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Palermo con cui era stato rigettato il gravame proposto nei confronti della banca. La società resisteva con controricorso.

Con atto depositato in data 31.1.2025, il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti, dando atto dell’accettazione di detta rinuncia da parte della controricorrente. La causa veniva quindi discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva la ritualità della rinuncia al ricorso e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio. Il percorso argomentativo muove dall’accertamento della corretta formazione dell’atto di rinuncia, non contestato e anzi accettato dalla parte resistente.

Su tale presupposto, i giudici di legittimità escludono qualsiasi statuizione in tema di spese processuali. L’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente giustifica la compensazione implicita, non essendo configurabile una soccombenza da porre a carico del rinunciante.

Il passaggio di maggiore interesse attiene al contributo unificato. La Corte esclude che ricorrano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust. La misura sanzionatoria, infatti, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

A sostegno di tale conclusione viene richiamato un precedente della stessa Corte, Cass. 12 novembre 2015, n. 23175, che la Sezione pone a fondamento della propria decisione. Il principio enunciato distingue nettamente l’ipotesi della rinuncia, che non integra alcuna delle fattispecie sanzionabili, dalle ipotesi di inammissibilità o rigetto che invece legittimano il raddoppio del contributo.

Il dispositivo, pertanto, dichiara l’estinzione del giudizio, senza condanna alle spese e senza applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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