Cumulo di pene e novazione del titolo esecutivo nel procedimento di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 35218 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, che inglobi e sostituisca un precedente ordine di esecuzione, nova interamente il titolo esecutivo che assorbe: ne consegue che, di regola, esso è oggetto di sospensione senza che la regola secondo cui la sospensione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta sia di ostacolo. L’interessato può pertanto proporre nuova istanza di misura alternativa, che prende interamente luogo della precedente, proposta in relazione a un ordine di esecuzione che ha perso la sua autonomia. In tema di procedimento di sorveglianza, l’avviso di fissazione dell’udienza deve contenere, anche in forma succinta, l’indicazione dell’oggetto del procedimento: la sua omissione determina nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. Non è invece ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio quando l’oggetto del giudizio è sufficientemente determinato e il nuovo titolo esecutivo sia comunque inserito negli atti del fascicolo a disposizione del condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e semilibertà e ha rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale, con riferimento alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione risultante da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura della Repubblica.
Il Tribunale ha rilevato che la pena da espiare non consentiva l’accesso alle misure e che, in ogni caso, la gravità dei reati e le informazioni trasmesse dall’Uepe evidenziavano marcati profili di pericolosità sociale e elevato rischio di recidiva. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del contraddittorio e il vizio di motivazione: l’udienza era stata fissata con riguardo al solo titolo esecutivo concernente il reato di evasione, mentre nelle more la Procura aveva disposto il cumulo delle pene con nuovo ordine di esecuzione, mai sottoposto al contraddittorio delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di unitarietà dell’esecuzione della pena: operato il cumulo, di per sé obbligatorio, l’espressione «stessa condanna» contenuta nell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen. va intesa come una delle condanne comprese nel cumulo, che comporta la contemporanea esecuzione di tutte come se fossero riferibili a un unico titolo esecutivo.
Da qui il corollario: il pubblico ministero è tenuto a determinare la pena complessiva anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione in vista di possibili benefici penitenziari. Unificata la pena, ove questa superi i limiti di legge, la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 cod. proc. pen. non può più essere disposta.
La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui l’emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell’ordine di esecuzione prima della valutazione dell’istanza di misura alternativa, determina una completa novazione del titolo esecutivo. La sospensione già disposta in relazione a una delle condanne oggetto di unificazione non può essere reiterata in relazione al provvedimento successivo che inglobi il precedente, qualora l’istanza presentata a seguito dell’originaria sospensione sia stata rigettata.
Da tale principio si trae, a contrariis, che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nova interamente il titolo assorbito, senza che rilevi il dato, meramente di fatto, che il giudice provveda sulla prima richiesta ignorando che una seconda sia già stata proposta.
Sul fronte processuale, la Corte ribadisce che l’avviso di fissazione dell’udienza di sorveglianza deve indicare, anche in forma succinta, l’oggetto del procedimento, a garanzia del diritto di difesa: la sua omissione comporta nullità ex art. 178 cod. proc. pen. Nel caso esaminato, però, l’oggetto del giudizio risulta sufficientemente determinato e il nuovo ordine di esecuzione era inserito negli atti del fascicolo a disposizione del condannato, che aveva ammesso di averne ricevuto notificazione. La censura è inoltre a-specifica, perché il ricorrente non ha illustrato le ragioni per cui le indicazioni contenute nel decreto non gli avrebbero consentito di apprestare adeguata difesa. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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