Ricorso inammissibile se riproduce motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8491 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. Non integra vizio di motivazione la doglianza che si limiti, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il giudice di legittimità, in presenza di una motivazione non illogica che dia adeguatamente atto dei fatti e della responsabilità dell’imputato, non è chiamato a rivalutare le conclusioni dei giudici di merito. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per i delitti di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen. nonché per il reato ex art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.
L’istruttoria di primo grado aveva accertato la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell’imputato. In particolare, il ricorrente, onde evitare di essere sottoposto a fotosegnalamento che avrebbe evidenziato la falsità delle generalità dichiarate, si era agitato in modo violento, tentando di colpire con il capo il volto di uno degli operanti.
La Motivazione della Corte
I motivi dedotti nel ricorso investono, in realtà, il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente contesta, in termini aspecifici, le conclusioni dei Giudici di merito, sostenendo che l’imputato non avrebbe reagito con la finalità di opporsi a un atto dei pubblici ufficiali.
La sentenza impugnata ha però rigettato le doglianze formulate nell’atto di appello con motivazione non illogica, rilevando che dall’istruttoria svolta in primo grado emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell’imputato. I Giudici di merito hanno dato adeguatamente atto della condotta violenta posta in essere dal ricorrente.
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. Il ricorrente, nella specie, si limita in maniera generica e assertiva a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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