Trattenimento delle fotografie del detenuto in regime speciale e nozione di corrispondenza (Cass. pen. Sez. I n. 35219 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le fotografie inviate a un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 1975 rientrano nella nozione di corrispondenza e sono soggette alla disciplina dei controlli e del trattenimento dettata dall’art. 18-ter Ord. pen. e dall’art. 38 reg. esec. Ord. pen. Il provvedimento di mancata consegna, pur potendo essere motivato in forma sintetica, deve fondarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia diverso da quello apparente. Il carattere criptico di espressioni, segni grafici o riferimenti costituisce indice di sospetta pericolosità della missiva, valutabile alla luce del contenuto e del contesto. È legittimo il trattenimento quando il giudice di merito individui motivi di ragionevole sospetto nei soggetti e negli oggetti ritratti, idonei a veicolare informazioni illecite.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento della corrispondenza in entrata, proveniente dall’istituto di pena in cui era stato precedentemente ristretto. Il materiale era costituito da numerose fotografie prive del visto di controllo dell’istituto di provenienza.

Il Tribunale di Messina aveva respinto il reclamo, ravvisando un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 18-ter Ord. pen. e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina dei controlli sulla corrispondenza delle persone soggette a restrizione della libertà personale, regolata dall’art. 18-ter Ord. pen. e dall’art. 38 reg. esec. Ord. pen. Tali restrizioni, in quanto limitative di un diritto fondamentale, sono soggette alla riserva di legge rinforzata di cui all’art. 15 Cost. e richiedono un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, adottabile nei soli casi di pericolo concreto previsti dalla legge.

Quanto al regime speciale, la lett. e) del comma 2-quater dell’art. 41-bis Ord. pen. prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza. In assenza di specifiche disposizioni sul trattenimento, la giurisprudenza di legittimità applica la disciplina generale, richiedendo che la decisione di mancata consegna sia motivata, sia pure sinteticamente, su elementi concreti che facciano dubitare del contenuto effettivo della missiva. Il Collegio richiama sul punto Sez. 1 n. 39497 del 2023, Sez. 1 n. 3216 del 2026, Sez. 1 n. 48522 del 2019, Sez. 5 n. 32452 del 2019, Sez. 1 n. 51187 del 2018 e Sez. 1 n. 9689 del 2014.

La motivazione non può svuotarsi fino all’assoluta genericità; il controllo può riguardare esclusivamente la presenza di elementi grafici che alterino il significato apparente del testo. La Corte richiama Sez. 1 n. 16744 del 2013 e Sez. 1 n. 14870 del 2020, che ha ritenuto illegittimo il trattenimento fondato su elementi diversi dal contenuto della singola missiva.

Sul primo motivo, il Collegio ritiene che le fotografie rientrino pienamente nella nozione di corrispondenza, secondo la definizione dell’art. 616, comma 4, cod. pen. richiamato dall’art. 18.1 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017. L’arresto citato dal ricorrente riguarda il diverso tema delle restrizioni delle comunicazioni tra detenuti e non incide sulla qualificazione. Oggetto del trattenimento non sono le sole foto, ma il messaggio e i segni identificativi con esse veicolati, la cui ambiguità integra l’indice di sospetta pericolosità richiamato da Sez. 7 n. 24179 del 2024.

Sul secondo motivo, il Tribunale ha chiarito con argomento scevro da fratture logiche che le foto rappresentavano persone in pose differenti, con messaggio ambiguo, non autenticate nelle forme previste. Dalla nota di trasmissione emerge che le immagini contenevano anche tatuaggi, per i quali la nota GDAP del 4 settembre 2019 prevede possibili tentativi di aggirare le limitazioni del regime speciale. La tesi delle foto già in possesso del detenuto è smentita dall’assenza del visto di inoltro. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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