Cumulo pensione di reversibilità e redditi: decorrenza dei termini di recupero (Corte dei Conti Sez. I App. n. 211 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel recupero dell’indebito pensionistico derivante dalla violazione dei limiti di cumulo tra pensione di reversibilità e redditi, il termine di verifica decorre dall’acquisizione del dato reddituale da parte dell’ente previdenziale, che, in mancanza di prove più certe, si presume realizzata non oltre il termine per la dichiarazione dei redditi. A quel primo periodo annuale segue un secondo termine annuale entro cui il recupero va effettuato a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 13, comma 2, l. n. 412/91. La buona fede del percipiente non può sussistere nel periodo di tempestivo esercizio dell’attività di verifica e controllo. La verifica della buona fede e della decadenza per le annualità pregresse, presupponendo accertamenti di circostanze materiali, costituisce questione di fatto, sindacabile in appello nei limiti dell’art. 170 c.g.c.

Il Fatto

Il pensionato appellante impugna la sentenza di prime cure che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, quantificato in € 20.241,23. L’INPS aveva contestato la violazione dei limiti di cumulo tra la pensione di reversibilità — inizialmente erogata in contitolarità con il figlio minore, poi cessata nel novembre 2011 — e i redditi da lavoro dipendente, per il periodo 2013-2020.

L’appellante deduce la violazione dell’art. 1, comma 42, l. n. 335/95, tab. F), la propria buona fede e, in via subordinata, la prescrizione e/o decadenza dell’azione di recupero. L’INPS resiste, chiedendo il rigetto del gravame per inammissibilità in rito e infondatezza nel merito. La questione approda al giudice d’appello per la verifica dei termini di recupero e della buona fede del percipiente.

La Motivazione della Corte

La controversia riguarda il cumulo tra pensione di reversibilità e redditi da lavoro dipendente per il periodo 2013-giugno 2020. Poiché si tratta di redditi conosciuti solo indirettamente dall’ente previdenziale, il termine di verifica decorre dall’acquisizione del dato reddituale, che, in assenza di prove più certe, deve presumersi realizzata non oltre la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi, fissata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di percezione.

Questo rappresenta il dies a quo del primo termine annuale per la revisione delle liquidazioni operate dall’ente, cui segue un secondo periodo annuale entro cui il recupero va effettuato a pena di decadenza, come previsto dall’art. 13, comma 2, l. n. 412/91. La Corte richiama, sul punto, C. conti, Sez. III App., n. 533/2023 e le analoghe decisioni della medesima Sezione nn. 156/2022 e 127/2023.

Su queste basi, la Corte ritiene insussistenti sia la decadenza sia la buona fede del percipiente con riferimento al periodo dal 2017 in poi. La nota di recupero dell’INPS impugnata in prime cure è del maggio 2020, a fronte di dichiarazioni reddituali presentate entro il 31 dicembre 2018 e seguenti. Il primo termine per la verifica maturava quindi entro il dicembre 2019, e quello per operare il recupero entro il dicembre dell’anno successivo.

Per le annualità pregresse (2013-2016), il pensionato potrebbe in astratto opporre la buona fede e la decadenza, stante il superamento dei termini. Tuttavia, tali aspetti, presupponendo la verifica di circostanze materiali, assurgono a questione di fatto, sul quale il controllo del giudice d’appello, ex art. 170 c.g.c., è limitato al riscontro della congruità e logicità della motivazione adottata in prime cure. La decisione impugnata non presenta vizi motivazionali di tal genere, sicché il gravame è sul punto inammissibile.

Parimenti inammissibili, per violazione del divieto di nova in appello ex art. 193 c.g.c., sono le doglianze relative al quantum della trattenuta operata sui ratei mensili, asseritamente eccedente il quinto ex art. 2 d.p.r. n. 180/1950, e all’asserita indeterminatezza dei criteri di riliquidazione per cumulo, trattandosi di questioni non prospettate nel precedente grado di giudizio. Le spese di difesa sono compensate per la parziale definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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