Custode giudiziario e liquidazione IVA: il soggetto passivo resta la società che ha realizzato il presupposto (Cass. civ. Sez. 5 n. 8420 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il custode giudiziario, anche nell’ambito del sequestro di azienda, è qualificato come ausiliario del giudice, dal quale ripete l’investitura e i poteri, operando sotto la sua direzione e il suo controllo. La nomina del custode non determina il trasferimento della soggettività passiva dell’obbligazione tributaria: il debito per IVA sorge in capo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo, restando irrilevante che la dichiarazione sia stata presentata dal custode per periodi d’imposta antecedenti al sequestro. L’accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente, comportando solo l’inefficacia dell’atto rispetto alla massa dei creditori. La notifica a mezzo PEC di una cartella in formato pdf è valida, salvo specifiche contestazioni del ricevente, e l’omessa sottoscrizione del ruolo non determina la nullità della pretesa, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata, poi posta in liquidazione, impugnava la cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno 2013, emessa a seguito di liquidazione automatica ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. La società sosteneva che la dichiarazione era stata presentata da un custode giudiziario, nominato in un contenzioso sulla titolarità dell’azienda, e che una sentenza revocatoria aveva attribuito i debiti alla società conferente. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, lo rigettava, imputando l’obbligazione alla società contribuente. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi relativi alla legittimità della pretesa. In primo luogo, ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario nei confronti dell’agente della riscossione, non avendo quest’ultimo partecipato al giudizio di primo grado e non essendo tale partecipazione richiesta nelle cause scindibili, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., come chiarito dalle Sezioni Unite. Ha inoltre ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per novatio libelli, precisando che il divieto dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive dell’Amministrazione.
Quanto al merito, la Corte ha ribadito che l’iscrizione a ruolo mediante liquidazione automatica è ammissibile quando il dovuto è determinato tramite un controllo cartolare sui dati forniti dal contribuente. Ha quindi affermato il principio per cui l’obbligazione tributaria sorge in capo al soggetto che realizza il presupposto impositivo, individuato, nel caso di specie, nella società ricorrente per le operazioni imponibili effettuate tra il 2012 e il 15 ottobre 2013, periodo in cui era titolare del ramo d’azienda. La nomina del custode giudiziario, intervenuta dopo tale periodo, è stata ritenuta irrilevante: il custode è un ausiliario del giudice, titolare di un munus publicum, e non un rappresentante del contribuente, sicché gli obblighi fiscali relativi alla gestione precedente restano a carico del soggetto che ha posto in essere le operazioni.
La Corte ha inoltre disatteso le censure relative alla motivazione apparente e alla violazione degli artt. 12, 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973. Ha ritenuto valida la notifica della cartella a mezzo PEC in formato pdf, essendo il protocollo PEC idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto, e ha escluso la nullità del ruolo per omessa sottoscrizione, operando la presunzione di riferibilità all’organo, salva la prova contraria a carico del contribuente. Ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 54-bis, comma 4, del d.P.R. n. 633/1972, essendo la censura genericamente dedotta in relazione al caso concreto. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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