Cuneo fiscale Irap: servono concessione e tariffa remunerativa (Cass. civ. Sez. V n. 26282 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, il cuneo fiscale di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 266, legge n. 296 del 2006, non spetta alle imprese che operano in regime di concessione e a tariffa remunerativa. I due presupposti devono concorrere: la natura concessoria dell’affidamento e la capacità della tariffa di generare un profitto, tenendo già conto dell’onere Irap. La tariffa è remunerativa solo se sensibile alle variazioni del costo fiscale, secondo la ratio di neutralità riconosciuta dalla Commissione europea. Il giudice di merito che ometta di verificare la remuneratività della tariffa e non esamini le clausole contrattuali, ivi compreso il contributo pubblico, motiva in modo apodittico.

Il Fatto

Una società attiva nel trasporto pubblico locale ha chiesto il rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2010 al 2012, assumendo di non aver fruito del cuneo fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha opposto il proprio silenzio rifiuto; la società ha impugnato il silenzio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sostenendo di operare in regime privatistico di appalto di servizi e di non applicare una tariffa remunerativa a carico dell’utenza.

La Commissione provinciale ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto al rimborso. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in riforma, ha qualificato il rapporto come concessione e ha confermato la legittimità del rifiuto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, contrastati dal controricorso dell’Agenzia.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono connessi perché entrambi ruotano attorno alla sussistenza di una concessione di servizi con tariffa remunerativa. Il primo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ.; il secondo censura la violazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 1362 cod. civ.

La Corte ricorda l’intervento della Commissione europea con la decisione C (2007) n. 4133, che ha ritenuto non selettiva l’esclusione in ragione della sua neutralità. Pertanto i presupposti devono concorrere: la concessione e la tariffa. Il criterio distintivo tra concessione e appalto riposa sul trasferimento dell’alea in capo al privato: nella concessione il corrispettivo è il diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio, mentre nell’appalto è il contributo economico erogato dalla stazione appaltante.

Quanto alla tariffa, il concetto va letto secondo la decisione della Commissione e la Cass. n. 32633 del 2019: occorre una tariffa remunerativa, capace di generare profitto, perché lo scomputo del costo Irap avviene già in sede di predeterminazione tariffaria e non può ammettersi una ulteriore deduzione sovracompensativa. Non basta una tariffa “ampliata”, che ricomprenda ogni corrispettivo predeterminato per assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

La sentenza di appello non ha fatto buon governo di tali principi. Il giudice di merito ha omesso del tutto di esaminare la natura remunerativa della tariffa e non ha valutato le specifiche clausole contrattuali, limitandosi ad affermazioni apodittiche. Non ha spiegato come la qualificazione in termini di concessione si concili con il rilevante contributo annuale corrisposto dall’amministrazione, in aggiunta ai proventi da biglietti, né con l’intestazione del patto come contratto di servizi. Neppure ha esaminato il criterio dell’assunzione del rischio imprenditoriale.

Entrambi i motivi vanno accolti. La decisione è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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