Inammissibile la deduzione combinata di violazione di legge e omesso esame nella doppia conforme; la ritenuta sugli interessi segue la norma nazionale più favorevole (Cass. civ. Sez. 5 n. 13519 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca in modo combinato il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., trattandosi di censure logicamente incompatibili. È altresì inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c., la deduzione del vizio di omesso esame avverso la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto (c.d. doppia conforme), applicabile anche al giudizio tributario di legittimità. In materia di ritenute sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, la norma convenzionale che fissa un’aliquota massima non preclude l’applicazione della disciplina interna più favorevole, quale la ritenuta del 12,50 per cento prevista dall’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’errata applicazione della ritenuta sugli interessi corrisposti a una consociata irlandese nel contesto di un finanziamento infragruppo. L’Ufficio riteneva che l’effettiva beneficiaria fosse una consociata belga e che, quindi, la ritenuta dovesse essere applicata nella misura del 15 per cento prevista dalla Convenzione Italia-Belgio, e non nella misura del 10 per cento.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, adita in appello, confermava la decisione, ritenendo non provato il ruolo di effettivo beneficiario della consociata irlandese. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando la mescolanza di censure eterogenee riconducibili all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., che impongono al giudice di legittimità di isolare le singole doglianze, attività non consentita. Ha inoltre applicato il principio della doppia conforme, ex art. 348-ter c.p.c., rilevando che la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, senza alcuna divergenza argomentativa.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di pagamenti diretti alla consociata irlandese, è stato ritenuto inammissibile, in quanto sottintendeva una richiesta di riesame del fatto, preclusa in sede di legittimità e comunque assorbita dalla preclusione della doppia conforme.
Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha chiarito che l’art. 11, comma 2, della Convenzione Italia-Belgio, nel prevedere che gli interessi siano imponibili nello Stato di provenienza in conformità alla legislazione interna, fissa solo un tetto massimo del 15 per cento per l’aliquota, rinviando alla disciplina nazionale per la determinazione della misura applicabile.
La normativa interna, ossia l’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, prevede per i soggetti non residenti una ritenuta del 12,50 per cento, a condizione che il Paese di residenza garantisca uno scambio di informazioni, come nel caso del Belgio, incluso nel decreto del 4 settembre 1996. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
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Nota della Redazione
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