Curatore fallimentare non obbligato alla bonifica di area di terzi (TAR Lombardia n. 1643 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore della liquidazione giudiziale non è obbligato alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 quando i rifiuti insistono su un’area di proprietà di un terzo e non siano stati inventariati ai sensi degli artt. 87 e ss. legge fallimentare. La responsabilità della curatela non si fonda sulla qualità di avente causa del fallito, ma sulla detenzione dell’immobile inquinato: qualifica che difetta se l’area non è di proprietà della società fallita e non è entrata nella disponibilità materiale del curatore. Restano estranei all’obbligo il curatore che non abbia continuato l’esercizio dell’impresa e quello di società ritenuta responsabile dell’inquinamento ma non proprietaria del fondo.
Il Fatto
Con ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 12.09.2024, il Sindaco di un Comune ha ingiunto a più società di rimuovere i rifiuti presenti su un’area di proprietà di una di esse e di effettuare l’indagine ambientale ai sensi dell’art. 242, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. Tra i destinatari figura la curatela della liquidazione giudiziale di una società, individuata quale incaricata dei lavori di demolizione e bonifica dell’area.
La curatela ha impugnato l’ordine davanti al TAR, contestando il difetto di legittimazione passiva: la società fallita non è proprietaria dell’area, non ne ha il possesso e nessun bene è stato inventariato presso il sito. L’istanza cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della legittimazione passiva del curatore rispetto agli obblighi di rimozione dei rifiuti. Muove dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, che ha escluso la qualifica del curatore come avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti, salvo che la produzione sia ascrivibile al suo operato, e ha ancorato la responsabilità alla detenzione dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono.
La fattispecie esaminata si distacca da quella decisa dalla Plenaria. Là destinatario dell’ordine era il curatore della società proprietaria dell’area; qui l’ordine è stato rivolto al curatore della società ritenuta responsabile dell’inquinamento, che però non è proprietaria del fondo.
Il Collegio condivide le conclusioni della propria sentenza n. 733/2023. Non è configurabile una responsabilità della curatela come successore del fallito, perché il curatore non è avente causa nel trattamento dei rifiuti. Non lo è neppure come autore dell’abbandono: i rifiuti sono stati prodotti prima della dichiarazione di fallimento e la curatela non ha continuato l’esercizio dell’impresa.
La responsabilità non può nemmeno fondarsi sulla detenzione. La curatela non ha mai acquisito la disponibilità materiale dell’area, estranea al patrimonio del fallito e non inventariata al momento della dichiarazione di fallimento. La qualifica di detentore, che la Plenaria collega alla disponibilità dell’immobile inquinato, difetta quando i rifiuti derivino dalla pregressa attività della società fallita ma siano collocati su area di proprietà di un terzo.
Il motivo è accolto e le ulteriori censure restano assorbite. Il ricorso è fondato: l’ordinanza è annullata nella parte in cui ingiunge alla ricorrente la rimozione dei rifiuti e l’indagine ambientale. Le spese sono integralmente compensate per la novità e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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