Informativa antimafia legittima su indizi unitari anche senza accertamento penale di contiguità (TAR Lazio n. 6405 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia ha natura cautelare e funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, sicché non richiede la prova dell’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Gli indizi vanno valutati in modo unitario, e non atomistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, potendo la misura fondarsi anche su fatti risalenti, purché emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare l’attualità e la concretezza del pericolo. La legittimità del provvedimento va verificata al momento della sua adozione (tempus regit actum), ferma la possibilità di riesame ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella produzione di calcestruzzo, impugnava l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Roma, che ne aveva disposto l’interdittiva sulla base di una serie di indizi di collegamento con la criminalità organizzata casertana. La società deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata considerazione delle misure di self-cleaning adottate, tra cui la successiva ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure. In primo luogo, il contraddittorio procedimentale risultava rispettato, avendo la società presentato osservazioni e partecipato all’audizione presso la Prefettura. Nel merito, il Collegio ha valorizzato il complesso degli elementi istruttori, rilevando come la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza costituisca espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo sotto il profilo della logicità e della coerenza.
Quanto al richiamo alle società del gruppo familiare già sottoposte a controllo giudiziario, il TAR ha precisato che tale misura postula proprio l’ingerenza criminale, ancorché occasionale, e la necessità di bonifica dell’impresa. Non è quindi “paradossale” che la Prefettura vi abbia fatto riferimento per fondare l’interdittiva. La Corte ha inoltre escluso che rilevi l’assenza di accertamenti penali definitivi: l’interdittiva si mantiene su un livello di anticipazione della soglia di prevenzione, non richiedendo alcun grado di dimostrazione analogo a quello dell’appartenenza ad associazione mafiosa.
Quanto alla possibilità di applicare misure meno afflittive, il Collegio ha osservato che l’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, relativo alla prevenzione collaborativa, presuppone l'”occasionalità” dell’agevolazione mafiosa, presupposto ritenuto assente nel caso concreto. Infine, il TAR ha evidenziato che la legittimità del provvedimento va verificata al momento della sua adozione, non assumendo rilievo le sopravvenienze, che possono semmai essere valutate in sede di riesame ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011.
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Nota della Redazione
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