L’ottemperanza è ammissibile anche per il decreto ingiuntivo esecutivo non opposto (TAR Molise n. 81 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini dell’azione di ottemperanza e rientra nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al pagamento delle somme ingiunte. In caso di perdurante inadempienza, il giudice dell’ottemperanza nomina un commissario ad acta ratione muneris, senza compenso, assegnando un termine per l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
A seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato l’A.S.RE.M., quale ente preposto alla gestione liquidatoria della disciolta ASL n. 4 Basso Molise, alla rideterminazione del fondo di risultato per dirigenti medici del S.S.N., l’interessato aveva ottenuto dal Tribunale di Larino un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 8.829,32. Il decreto, divenuto esecutivo per mancata opposizione, era stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto al pagamento. Il creditore ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dei presupposti dell’azione. Ha rilevato che il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. per mancata opposizione, ha valore di cosa giudicata, rientrando nella categoria degli “altri provvedimenti ad essi equiparati del Giudice Ordinario” richiamata dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, computato dalla notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionale dell’ente.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che non era stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuto adempimento da parte del Commissario liquidatore. Ha pertanto ordinato alla Gestione Liquidatoria di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore del Dipartimento Amministrativo dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega, che dovrà attivarsi su istanza di parte nel caso di vana scadenza del termine concesso all’amministrazione, provvedendo all’esecuzione nel successivo termine di 60 giorni.
Quanto alla penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale non ne ha ravvisato allo stato i presupposti, in considerazione della nomina del commissario ad acta quale strumento idoneo a fronteggiare l’inerzia. Ha tuttavia espressamente riservato una diversa valutazione in esito alla mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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