Custodia cautelare sopravvenuta: sospensione, non inefficacia, dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 12379 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopraggiungere, nel corso dell’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere incompatibile con la prosecuzione della misura comporta la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa per la durata della custodia, e non la sua dichiarazione di inefficacia. In difetto di una norma espressa nell’ordinamento penitenziario che disciplini l’ipotesi, la regola si ricava dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità. La dichiarazione di inefficacia determina, infatti, la riespansione del titolo esecutivo emesso dal pubblico ministero ex art. 656 cod. proc. pen., mentre la sospensione consente al condannato di riprendere l’espiazione in affidamento alla cessazione della misura cautelare, senza necessità di un nuovo provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Resta ferma la facoltà del Tribunale di sorveglianza di valutare gli elementi del provvedimento cautelare ai fini della revoca ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen.
Il Fatto
Il condannato era in espiazione della pena mediante l’affidamento in prova al servizio sociale. Nel corso della misura sopravveniva a suo carico un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, eseguita il 18 settembre 2024, per reati antecedenti a quelli in espiazione. Il magistrato di sorveglianza disponeva la sospensione dell’affidamento; il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza del 30 ottobre 2024, ratificava il provvedimento, escludeva la revoca della misura e la dichiarava invece inefficace a decorrere dalla data di esecuzione del titolo cautelare.
Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la sospensione e non dichiarare l’inefficacia; con il secondo, l’omessa pronuncia sull’istanza subordinata di detenzione domiciliare; con il terzo, la violazione del termine di trenta giorni per la ratifica previsto dall’art. 51-ter, comma 2, ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, dichiarando fondato il primo motivo e assorbendo gli altri. Il Collegio rileva anzitutto che l’ordinamento penitenziario non contiene una norma esplicita che regoli la sorte della misura alternativa quando il condannato sia raggiunto da un titolo cautelare per sua natura incompatibile con la prosecuzione dell’affidamento.
Il riferimento all’art. 51-bis ord. pen. non è pertinente, poiché quella disposizione disciplina la sopravvenienza di titoli esecutivi per l’espiazione di una pena definitiva, non delle ordinanze cautelari. L’art. 51-ter ord. pen., dedicato alla sospensione cautelativa delle misure alternative, opera invece su un piano diverso: esso riguarda i comportamenti dell’affidato suscettibili di determinare la revoca della misura, non il mero sopravvenire di una misura cautelare incompatibile.
Di fronte a questa lacuna soccorre l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, che la Corte richiama espressamente. Secondo tale orientamento, l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del condannato affidato in prova determina la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca, che resta correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova.
Il Collegio richiama le pronunce Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018 e Sez. 1, n. 8656 del 18/02/2009. Da quest’ultima si ricava che l’affidamento in prova è compatibile con una misura cautelare, la quale ne comporta soltanto la sospensione dell’esecuzione per la durata della custodia, per sua natura provvisoria e sempre revocabile.
La Corte sottolinea la diversità degli effetti delle due soluzioni. La dichiarazione di inefficacia ha come conseguenza la riespansione del titolo esecutivo del pubblico ministero ex art. 656 cod. proc. pen. alla cessazione della misura cautelare, attesa la natura solo interinale della sospensione dell’esecuzione che affianca l’ordine di esecuzione. La sospensione comporta invece che, alla cessazione della misura cautelare, il condannato riprenda a espiare in affidamento senza necessità di un nuovo provvedimento del Tribunale di sorveglianza. Resta ferma la possibilità per il Tribunale di sorveglianza di vagliare ai sensi dell’art. 51-ter ord. pen. gli elementi del provvedimento limitativo della libertà personale, onde valutare se siano sintomatici del fallimento dell’esperienza rieducativa, disponendo in tal caso la revoca.
Ne consegue che il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, anziché disporre la sospensione, ha dichiarato inefficace la misura a decorrere dalla data di esecuzione del titolo cautelare sopravvenuto è privo di idonea base legale e va annullato con rinvio per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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