Sanzioni sostitutive in appello solo su istanza depositata quindici giorni prima dell’udienza (Cass. pen. Sez. I n. 12378 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In fase di appello le sanzioni sostitutive della pena detentiva possono essere applicate solo su istanza di parte, senza alcun potere officioso del giudice. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, il consenso alla sostituzione può essere manifestato con memoria o motivi nuovi, da depositare fino a quindici giorni prima dell’udienza. Il consenso prestato in fase di discussione è tardivo e l’istanza è inammissibile. Ai fini della recidiva, il giudice non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, ma deve valutare in concreto, secondo l’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. Quando la pena è irrogata nel minimo edittale, l’obbligo di motivazione si attenua.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 09.05.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso il 03.02.2023 per reati in materia di armi, con aumento per la recidiva. La Corte territoriale ha respinto la richiesta di disapplicazione dell’aggravante e ha dichiarato inammissibile l’istanza di sostituzione della pena, avanzata solo con le conclusioni depositate in prossimità dell’udienza e non con l’atto di appello.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 58 legge n. 689/1981, sul presupposto di un obbligo del giudice di individuare la sanzione più idonea al reinserimento sociale, e la manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della recidiva. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina applicabile alle sanzioni sostitutive in grado di appello. L’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 31/2024 ed entrato in vigore il 04.04.2024, era applicabile alla data dell’udienza di appello. Non operava, invece, la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, perché al 30.12.2022 il processo non pendeva in appello, essendo la sentenza di primo grado depositata solo il 03.02.2023.

La nuova norma risolve un contrasto interpretativo: nel rispetto dei limiti di cognizione dell’art. 597 cod. proc. pen., l’imputato può esprimere il consenso alla sostituzione con una delle sanzioni dell’art. 53 legge n. 689/1981 mediante memoria o motivi nuovi, da depositare fino a quindici giorni prima dell’udienza. Il giudice di secondo grado applica quindi la sanzione sostitutiva solo su istanza di parte e non d’ufficio. Il consenso non deve necessariamente essere contenuto nell’atto di appello, ma non può essere validamente prestato in fase di discussione, specie nella trattazione camerale non partecipata. Sul punto la Corte richiama Sez. 6, n. 30711 del 30.05.2024, Rv. 286830.

Nel caso concreto, la memoria contenente la richiesta è stata depositata il 30.04.2024, otto giorni prima dell’udienza. La Corte applica il art. 172, comma 5, cod. proc. pen., non computandosi né il dies a quo né il dies ad quem (Sez. 1, n. 16356 del 20.03.2015, Rv. 263322). La declaratoria di inammissibilità per tardività è dunque corretta, anche se il giudice di appello non ha considerato la normativa sopravvenuta. Il ricorrente, peraltro, non ha censurato l’erronea applicazione della nuova disciplina né la tardività, limitandosi a sostenere l’astratta applicabilità della sanzione sostitutiva, non negata dalla sentenza impugnata.

Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha valutato la richiesta di esclusione della recidiva con motivazione succinta ma esaustiva, logica e non contraddittoria, desumendo dalla condotta una progressione criminosa e un’accentuata pericolosità. La Corte richiama il principio di Sez. 2, n. 10988 del 07.12.2022, dep. 2023, Rv. 284425: la valutazione non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, ma deve esaminare in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. La censura sulla lontananza nel tempo dei precedenti è smentita dal dato che l’ultima condanna riguarda un fatto commesso due anni prima. Quanto all’entità della pena, contenuta nel minimo edittale, vale il principio di Sez. 2, n. 28852 del 08.05.2013, Rv. 256464. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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