Danneggiamento su auto in pubblica via non depenalizzato (Cass. pen. Sez. II n. 40098 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danneggiamento commesso su autovettura parcheggiata lungo la pubblica via integra la circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., trattandosi di cosa esposta alla pubblica fede. Tale ipotesi non è stata depenalizzata dal d.lgs. n. 7/2016, che ha inciso solo sul danneggiamento semplice, ed è rimasta prevista come reato. Dopo il d.lgs. n. 31/2024 la procedibilità è a querela, ma limitatamente ai fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede; la querela ritualmente acquisita rende il fatto punibile. In caso di restituzione in termini per proporre impugnazione, l’imputato può far valere lo ius superveniens depenalizzante.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Pescara, con sentenza del 4 dicembre 2013, aveva condannato l’imputata alla pena di 200,00 euro di multa per il delitto di danneggiamento semplice, all’esito di processo celebrato in contumacia. Con ordinanza del 6 marzo 2025 il Tribunale di Pescara aveva rimesso l’imputata in termini per proporre impugnazione, riconoscendo i presupposti dell’art. 175 cod. proc. pen. nella vecchia formulazione.
Proposto ricorso per cassazione, la difesa aveva dedotto la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla responsabilità e aveva sostenuto che, a seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, il delitto di danneggiamento semplice fosse stato depenalizzato.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, la doglianza di assenza di motivazione è manifestamente infondata: la sentenza impugnata contiene la descrizione del fatto e l’elencazione delle prove, tra cui le dichiarazioni della persona offesa e di altri testimoni, confortate dalla documentazione fotografica.
Il controllo di legittimità non sindaca la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma verifica soltanto che essa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e risulti complessivamente esauriente e plausibile. La ricostruzione operata dai giudici di merito è esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.
Sul secondo motivo, la Corte premette che, per effetto della restituzione in termini, l’imputata è stata posta nella condizione di proporre tutti i motivi di impugnazione, tra cui il ricorso per cassazione, unica via esperibile in caso di condanna alla sola pena pecuniaria del Giudice di Pace. Tra le doglianze proponibili rientra lo ius superveniens che abbia depenalizzato il reato. La Corte richiama il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso per qualunque causa non impedisce di dichiarare la depenalizzazione intervenuta (Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241 – 01).
Tuttavia i principi richiamati non determinano l’accoglimento: alla ricorrente è contestato un danneggiamento su autovettura parcheggiata nella pubblica via, commesso con la circostanza aggravante dell’art. 625 n. 7 cod. pen., ipotesi che, ai sensi del novellato art. 635 cod. pen., continua a costituire reato, essendo stata depenalizzata solo l’ipotesi semplice.
La Corte ricostruisce poi il regime di procedibilità. Con il comma quinto dell’art. 635 cod. pen. (introdotto dall’art. 2, comma 2, lett. n) d.lgs. 150/2022) il danneggiamento del comma primo è stato reso procedibile a querela, salvi i casi di connessione con l’art. 331 cod. pen. e di persona offesa incapace. Con l’art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, la procedibilità a querela è stata estesa ai casi del secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. Ne segue che i fatti commessi su autovetture in pubblica via, esposte alla pubblica fede, sono ancora reato e perseguibili a querela; acquisita regolarmente la querela, il fatto resta punibile.
Infine, il rigetto non produce effetti sulla prescrizione: applicando il comma 8 dell’art. 175 cod. proc. pen., non si tiene conto del termine intercorso tra la sentenza contumaciale e l’ordinanza di restituzione; il tempo complessivo resta inferiore al termine prorogato di anni sette e mesi sei. Segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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