Definizione agevolata, insussistente la scusabilità per versamento inferiore (Cass. civ. Sez. V n. 26056 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione agevolata del giudizio tributario pendente innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022, il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria è legittimo quando il contribuente abbia versato una somma inferiore al 20% del valore della controversia, ancorché la differenza sia esigua. Le norme che disciplinano il condono e la definizione agevolata, di natura eccezionale, non tollerano interpretazione analogica, sicché non è invocabile la scusabilità dell’errore. È pertanto irrilevante il richiamo all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973, disposizione dettata per la diversa ipotesi delle rateazioni e degli inadempimenti non gravi, e non applicabile in via generale ai rapporti con il contribuente.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, rideterminava il maggior reddito d’impresa di una contribuente per l’anno 2011, applicando una percentuale di ricarico del 175% sul venduto e recuperando il valore di avviamento di un’azienda ceduta. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la percentuale di ricarico al 30%. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. Nelle more del giudizio presentava domanda di definizione agevolata della controversia, che l’Ufficio rigettava per aver ella versato una somma inferiore al dovuto. Anche tale diniego veniva impugnato con un secondo ricorso, fondato su due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, per ragioni di ordine logico-giuridico. Il primo motivo è infondato: l’atto impugnato è adeguatamente motivato, poiché indica il valore della controversia sul quale calcolare il quantum dovuto, l’importo versato e la somma che avrebbe dovuto essere corrisposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che è pacifico il versamento di una somma inferiore rispetto al 20% del valore della controversia, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002. Il pagamento della differenza è intervenuto solo dopo il provvedimento di diniego, che era dunque legittimo. Non è ravvisabile alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza, poiché l’azione dell’Erario è del tutto vincolata e basata su un calcolo agevolmente comprensibile.
Del tutto improprio è, poi, il richiamo all’art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973: tale previsione è dettata specificamente per le rateazioni e per i lievi inadempimenti, e non costituisce una clausola generale di tollerabilità. Solo un’espressa previsione normativa avrebbe potuto consentire la scusabilità, rimando invece assente nell’art. 5 della legge n. 130/2022. La Corte richiama sul punto Cass. n. 27952 del 2021, Cass. n. 17996 del 2018 e Cass. n. 25238 del 2013, che affermano la natura eccezionale delle norme in materia di condono e definizione agevolata, ostativa a interpretazioni analogiche.
Passando al ricorso principale, la Corte rigetta il primo motivo: la rideterminazione della percentuale di ricarico non integra un giudizio di equità, ma una riquantificazione operata sulla base di quanto proposto dall’Ufficio in sede di accertamento con adesione, rientrando nel potere del giudice tributario di rideterminare l’imposta. Il secondo e il terzo motivo sono infondati: il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, e la sentenza impugnata, sia pure per relationem, è sufficientemente motivata. Il quarto motivo è inammissibile, poiché le censure si appuntano sull’avviso di accertamento e prospettano una diversa valutazione del materiale probatorio.
Il quinto motivo è infondato: l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta solo per l’apertura coattiva, non quando la ricerca avvenga con il libero consenso del contribuente, come nel caso di specie, in linea con le Sezioni Unite n. 3182 del 2022. Infine, il sesto motivo è infondato: per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, e la contribuente non ha indicato gli elementi che avrebbe potuto far valere. Entrambi i ricorsi sono dunque rigettati.
Nota della Redazione
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