Prescrizioni di zona del piano demaniale comunale scaduto e tipologia dell’insediamento (TAR Abruzzo n. 586 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine decennale di validità di un piano particolareggiato non determina l’inefficacia delle relative prescrizioni di zona, che restano vincolanti per le nuove costruzioni e per le modifiche di quelle esistenti sino all’adozione di un diverso strumento urbanistico attuativo. La tipologia dell’insediamento oggetto di concessione demaniale va verificata non già sulla base del lessico utilizzato negli atti concessori, ma in relazione alla conformità delle nuove opere agli atti generali di pianificazione e alle installazioni effettivamente consentite dal titolo concessorio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’esercizio di uno stabilimento balneare, presentava al Comune una SCIA per il posizionamento di un chiosco mobile e di altre strutture. L’ufficio tecnico comunale vietava la prosecuzione dell’attività, prescrivendo l’adeguamento del progetto all’art. 10.2 delle NTA del piano demaniale marittimo comunale, che per le aree in zona C ammette solo manufatti aperti lateralmente. Dopo una serie di integrazioni documentali, il Comune respingeva la richiesta di sostituzione degli elaborati grafici, ritenendo l’intervento non conforme ai parametri edilizi della zona. La società impugnava il provvedimento, deducendo l’avvenuta scadenza del piano e il contrasto con il piano demaniale regionale sovraordinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, tempestivamente notificato entro il termine di sessanta giorni. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure, soffermandosi con priorità sulla motivazione sostanziale del provvedimento impugnato, relativa alla contrarietà dell’intervento alle prescrizioni di zona del piano demaniale comunale.
Quanto alla dedotta scadenza del piano, il TAR ha richiamato il principio per cui il piano particolareggiato diviene inefficace decorso il termine decennale, ma restano fermi gli obblighi di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona sino all’adozione di un diverso strumento urbanistico attuativo. La pretesa della ricorrente di realizzare un chiosco chiuso, costituendo una modifica dell’assetto edilizio preesistente, deve pertanto confrontarsi con le previsioni pianificatorie del PDMC/2009.
Il TAR ha quindi escluso l’asserto contrasto tra il piano comunale e il piano demaniale regionale, osservando che la tipologia “servizi spiaggia per strutture ricettive” trova corrispondenza nella categoria degli “stabilimenti balneari con impianti mobili” prevista dalla pianificazione regionale. L’individuazione della tipologia applicabile, ha precisato il Collegio, non dipende dal nomen utilizzato negli atti concessori ma dalle installazioni effettivamente consentite dal titolo: le opere autorizzate dalla concessione risultano compatibili con la dotazione ammessa per i servizi spiaggia, mentre il manufatto destinato a supportare la gestione dell’attività, funzionale agli stabilimenti balneari, non figura tra gli allestimenti insediabili nella zona in esame.
Alla luce di tali rilievi, il rigetto della richiesta di realizzare un chiosco chiuso trova fondamento nella contrarietà dell’intervento all’art. 10 delle NTA del PDMC/2009 per la zona C, in cui l’area è compresa e definita nella stessa SCIA come “area servizi ombreggio”. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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