Custodia e condotta anomala del danneggiato interrompono il nesso causale (Cass. civ. Sez. III n. 12231 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode viene meno quando il danneggiato abbia tenuto un comportamento anomalo, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento. Il giudice di merito che, con motivazione logica e coerente, escluda il malfunzionamento della cosa e ascriva le lesioni alla condotta imprudente dell’utente applica correttamente l’art. 2051 cod. civ. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale: la Cassazione può rilevare la manifesta fallacia delle premesse o l’intrinseca incongruità degli argomenti, ma non sostituire il proprio apprezzamento delle risultanze istruttorie a quello del giudice del merito.

Il Fatto

Nel pomeriggio del 26 agosto 2013 un uomo, in compagnia della figlia e di alcuni amici, utilizzò lo scivolo di un agri hotel e riportò lesioni. Secondo la sua ricostruzione, un improvviso aumento del flusso d’acqua immesso sullo scivolo gli avrebbe fatto perdere la posizione iniziale, provocando l’urto contro i bordi della struttura.

Il danneggiato convenne in giudizio la struttura ricettiva davanti al Tribunale, che accolse la domanda condannando l’hotel al risarcimento. La Corte d’appello, in riforma, rigettò la domanda. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il quarto motivo sono stati scrutinati congiuntamente, perché investono entrambi gli artt. 1227 e 2051 cod. civ. e l’art. 116 cod. proc. civ. La Corte rileva che i giudici di merito avevano escluso la riconducibilità dell’evento alla norma generale sull’illecito, con statuizione non impugnata: il perimetro delle censure resta dunque ristretto all’art. 2051 cod. civ.

Entrambi i motivi chiedevano un diverso apprezzamento delle prove testimoniali, ritenute inattendibili dalla Corte territoriale con motivazione ampia e coerente. Il richiamo a una pronuncia di legittimità è giudicato fuorviante: quella sentenza riguardava la valutazione di documenti, non l’attendibilità dei testi, e si limita a ribadire indirizzi costanti, secondo cui il controllo di legittimità può verificare la manifesta implausibilità del percorso inferenziale, ma non il merito della valutazione.

Il secondo motivo, relativo all’omessa considerazione della posizione di una teste, è inammissibile: la Corte d’appello aveva esaminato la circostanza e ne aveva motivatamente escluso la credibilità, evidenziando le contraddizioni tra i testi. La critica proposta è meramente assertiva e sollecita un sindacato di merito sulla motivazione.

Anche il terzo motivo, che denuncia nullità per motivazione apparente, è inammissibile: la sentenza d’appello supera il minimo costituzionale e applica correttamente l’art. 2051 cod. civ., ascrivendo le lesioni alla perdita accidentale della posizione iniziale, non imputabile al custode. Il comportamento imprudente dell’utente integra un comportamento anomalo, idoneo a interrompere la sequenza causale riferita alla cosa.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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