Danno da cose in custodia prova nesso eziologico a carico del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 22283 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e prescinde da qualsiasi connotato di colpa del custode. Il danneggiato che agisca per il risarcimento è tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento dannoso, nonché la signoria di fatto esercitata dal soggetto indicato come responsabile. Non è sufficiente dimostrare che l’evento e la cosa si collochino genericamente nel medesimo contesto: occorre allegare e provare l’effettiva dinamica del fatto, cioè la successione dei fatti e l’insieme dei fattori che hanno determinato l’evento. Le censure che, sotto l’apparente violazione di norme di diritto, contestino accertamenti di fatto sorretti da motivazione non apparente né contraddittoria sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, condomina dello stabile in cui risiede, convenne in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito a una caduta verificatasi nell’androne, asseritamente dovuta allo stato scivoloso della pavimentazione e alla presenza di neve, ghiaccio e acqua dopo una abbondante nevicata. Il condominio chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice.
Il Tribunale rigettò la domanda per mancanza di prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e i danni lamentati. La Corte d’appello confermò il rigetto, giudicando non adeguatamente assolto l’onere probatorio gravante sulla danneggiata quanto alle effettive condizioni della pavimentazione e all’esatta dinamica della caduta. Avverso tale pronuncia la danneggiata propose ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della corretta distribuzione dell’onere probatorio nell’azione di risarcimento da cose in custodia. I giudici di merito, con pronuncia doppia conforme, avevano ritenuto che il danneggiato debba provare innanzitutto il fatto e il nesso di causalità tra lo stato della res e il danno.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda unicamente sulla dimostrazione del rapporto causale tra la cosa e l’evento, non su una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare la signoria custodiale di fatto esercitata dal soggetto indicato come responsabile, restando irrilevante la colpa o l’assenza di colpa di quest’ultimo.
In particolare, incombe al danneggiato allegare e dimostrare che l’evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri fattori causali. Non basta provare che il danno e la cosa si collocano genericamente nello stesso contesto: è sempre necessario allegare e dimostrare l’effettiva dinamica del fatto, intesa come successione dei fatti e insieme dei fattori che hanno prodotto l’evento.
Nel caso di specie, il giudice di seconde cure aveva confermato il rigetto sul duplice rilievo della insufficienza della prova del nesso causale e della riconducibilità dell’evento alla condotta colposa della vittima, consapevole del luogo e delle condizioni atmosferiche. I due motivi di ricorso, pur formulati come violazione di norme di diritto, si risolvono in una contestazione in fatto del ragionamento dei giudici di merito e in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, confermando integralmente le ragioni della proposta di definizione accelerata. La soccombenza comporta la condanna della ricorrente alle spese di lite, oltre all’applicazione della sanzione ex art. 96 cod. proc. civ. e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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