Annullamento dell’aggiudicazione e caducazione del provvedimento di efficacia (TAR Basilicata n. 90 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione condotta dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 costituisce esercizio di un potere autoritativo, il cui esito positivo si sostanzia in una condizione integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione stessa. Tale provvedimento è impugnabile per vizi propri o per vizi derivati dall’illegittimità dell’aggiudicazione. Considerato lo stretto nesso di presupposizione tra i due atti, l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione spiega efficacia caducante (non meramente invalidante) sul provvedimento che ne ha dichiarato l’efficacia, secondo il principio simul stabunt, simul cadent. Ne consegue la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione del provvedimento integrativo dell’efficacia, quando la parte ricorrente abbia già conseguito il bene della vita con l’annullamento dell’atto presupposto.
Il Fatto
Le società ricorrenti, riunite in A.T.I., avevano impugnato dinanzi al TAR Basilicata la determinazione del Comune di Potenza che disponeva l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. controinteressata della gara per la riqualificazione del complesso ex scuola media Torraca (CIG B6106B919E). Il ricorso era stato respinto con sentenza n. 392 del 2.07.2025, successivamente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10162 del 22.12.2025, che aveva annullato l’aggiudicazione e respinto la domanda di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, ritenendo applicabile l’art. 125 cod. proc. amm. per trattarsi di appalto P.N.R.R.
Pendente il gravame di prime cure, il Comune aveva adottato la Determinazione n. 1443/2025, pubblicata il 31.07.2025, dichiarando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito della verifica dei requisiti in capo all’A.T.I. aggiudicataria. Avverso tale nuovo provvedimento le società ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, depositato l’8.10.2025, contestando vizi propri dell’aggiudicazione e riproponendo la domanda di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato l’attività di verifica dei requisiti successiva all’aggiudicazione ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 come manifestazione di un potere autoritativo, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4732 del 2024). Il positivo esito di tale verifica si sostanzia in una condizione integrativa dell’efficacia dell’aggiudicazione, con la conseguenza che il relativo provvedimento è impugnabile sia per vizi propri sia per vizi derivati dall’illegittimità dell’atto presupposto.
Il Collegio ha quindi ravvisato uno stretto nesso di presupposizione tra l’aggiudicazione e il provvedimento che ne dichiara l’efficacia, in quanto il secondo non potrebbe sussistere in assenza del primo. Da tale rapporto di presupposizione il Tribunale ha tratto la conclusione che l’annullamento dell’aggiudicazione spieghi efficacia caducante, e non meramente invalidante, sul provvedimento integrativo dell’efficacia, secondo il principio simul stabunt, simul cadent.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha rilevato che l’aggiudicazione era stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10162 del 22.12.2025. La portata caducante di tale pronuncia travolge il pedissequo provvedimento oggetto del ricorso, sicché la parte ricorrente ha aliunde conseguito il bene della vita atteso con piena soddisfazione. Ne deriva la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, in conformità alla giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, sez. V, n. 7213 del 2025).
Il Tribunale ha invece dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, in quanto la stessa era già stata irretrattabilmente respinta dalla pronuncia del Consiglio di Stato. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune di Potenza, non costituito in giudizio, nella misura forfetaria di euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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