Danno da mora e interessi compensativi richiedono domanda espressa e prova presuntiva (Cass. civ. Sez. III n. 22441 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La vittima di un fatto illecito che intenda ottenere, oltre al capitale liquidato in moneta attuale, anche il risarcimento del danno da mora sotto forma di interessi compensativi, ha l’onere di domandarlo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive. Il danno da tardivo adempimento di un’obbligazione di valore non è assistito da alcuna presunzione legale e non può essere liquidato d’ufficio in assenza di domanda di parte. La relativa prova può essere fornita per presunzioni semplici, ricavabili dal giudice anche d’ufficio, applicando i principi dettati in tema di maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. Il danno da mora va liquidato applicando sul capitale rivalutato anno per anno il saggio di rendimento netto dei BOT di durata annua, salvo che risulti in concreto un danno maggiore o minore.

Il Fatto

Nel 1985 il proprietario di un fondo ricadente in un comprensorio individuato dal piano regolatore convenne in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita dello ius aedificandi. Il Comune aveva approvato i piani di lottizzazione presentati dagli altri proprietari, esaurendo l’indice volumetrico complessivo senza una previa perimetrazione del comprensorio né un’equa distribuzione dei volumi.

Dopo una vicenda processuale pluridecennale, la Corte d’appello riconobbe la responsabilità dell’ente e liquidò il danno, accordando anche gli interessi compensativi di mora. Il Comune ricorse per cassazione, censurando tra l’altro la liquidazione del danno da mora in assenza di domanda espressa e di prova.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, secondo cui gli interessi compensativi non sono frutti civili del capitale, ma una modalità di liquidazione del danno aquiliano da ritardato adempimento. Poiché costituiscono una voce di danno ulteriore, la loro esistenza deve essere allegata dal creditore con una domanda specifica. Appartiene a un passato remoto l’opinione per cui la richiesta di risarcimento di “tutti i danni” comprenda implicitamente anche il danno da mora.

Le modifiche introdotte agli artt. 163, 167 e 345 cod. proc. civ. impongono alle parti il dovere di allegare fatti precisi e specifici: l’onere di allegazione è l’antecedente logico dell’onere di contestazione del convenuto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 11353 del 2004. Natura sostanziale del danno e onere processuale della domanda restano concetti distinti: non si può liquidare d’ufficio una componente del pregiudizio in assenza di domanda.

Quanto alla prova, il danno da tardivo pagamento di un’obbligazione di valore non è in re ipsa e non gode della presunzione legale dell’art. 1224, primo comma, cod. civ. Esso può tuttavia essere dimostrato per presunzioni ex art. 2727 cod. civ., ricavabili anche d’ufficio, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 19499 del 2008 in tema di maggior danno. La forma più diffusa di investimento è l’acquisto di titoli di Stato.

Nel caso concreto il motivo è fondato: la Corte territoriale ha liquidato il danno da mora al saggio legale senza verificare il rendimento dei BOT annuali, né ha motivato la scelta. Tuttavia, poiché il giudizio è iniziato nel 1985 e soggetto ratione temporis alle blande preclusioni processuali anteriori alla legge n. 353 del 1990, l’eventuale domanda tardiva risulta sanata dalla tacita accettazione del contraddittorio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, che applicherà il saggio legale o il rendimento netto dei BOT annuali a seconda di quale risulti inferiore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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