Estratto di ruolo impugnabile solo nelle tre ipotesi tassative (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22439 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione, insieme alla cartella esattoriale e all’avviso di addebito, nei soli casi in cui il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, secondo l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Al di fuori di tali ipotesi l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse. Trattandosi di condizione dell’azione, la verifica dell’interesse va compiuta al tempo della decisione, tenendo conto delle sopravvenienze normative.

Il Fatto

Una società aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo recante vari avvisi di addebito per omissioni contributive, dei quali contestava l’esistenza della notifica. Il primo giudice aveva dichiarato il difetto di interesse della società a impugnare l’estratto di ruolo, ritenendolo non impugnabile.

La Corte d’appello di Torino aveva confermato la pronuncia. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, deducendo la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., il disconoscimento delle relate di notifica e l’inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito, anche telematiche. L’Inail e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso; la questione centrale riguarda la configurabilità dell’interesse ad agire.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui la società lamenta la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello escluso il proprio interesse a impugnare l’estratto di ruolo. Il Collegio richiama l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ammette la diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, equiparato all’avviso di addebito, soltanto nelle tre ipotesi tassative ivi elencate.

Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui la norma si applica anche ai debiti previdenziali; fuori dalle tre ipotesi, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse. Poiché si tratta di condizione dell’azione, la verifica va compiuta al tempo della sentenza, considerando la sopravvenienza normativa.

La Corte richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 190/2023, che ha riconosciuto la legittimità della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale anticipata, pur auspicando un intervento riordinatore del sistema della riscossione, anche sul profilo delle notificazioni. Successivamente il d.lgs. n. 110/2024 ha ampliato i casi di impugnazione diretta, ma la società non vi rientra.

Ne deriva che, dovendo applicarsi l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e non essendo allegata alcuna delle ipotesi di impugnazione diretta, il primo motivo è respinto; i restanti motivi restano assorbiti. La Corte compensa le spese di lite in ragione della sopravvenienza normativa e giurisprudenziale. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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