Sanzione edilizia commisurata al valore attuale dell’immobile abusivo (TAR Lombardia n. 4254 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 è ragguagliata all’aumento di valore dell’immobile conseguente all’abuso e va determinata con riferimento ai valori correnti al momento della sua irrogazione, non a quelli vigenti all’epoca di realizzazione delle opere. Gli abusi edilizi costituiscono illecito permanente e possono essere sanzionati anche a distanza di molti anni. Ammettere la commisurazione ai valori storici significherebbe attribuire al trasgressore un ingiusto vantaggio derivante dal ritardo dell’amministrazione nell’accertamento. La scelta del criterio estimativo del costo di costruzione, in luogo dell’analisi comparativa di mercato, non è sindacabile se adeguatamente motivata dall’assenza di dati di scambio per la tipologia di immobile considerata.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un fabbricato a uso produttivo situato nel territorio del Comune di Pavia, adibito a concessionaria d’auto. All’interno dell’immobile sono stati realizzati due soppalchi abusivi.

Il Comune ha irrogato la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, quantificandola in euro 210.000 sulla base della relazione di stima redatta dall’Agenzia delle Entrate, che aveva determinato l’aumento di valore conseguente alle opere. La società ha impugnato sia il provvedimento sanzionatorio sia la relazione di stima, contestando l’eccessività della somma e i criteri estimativi adottati. L’Agenzia delle Entrate e il Comune si sono costituiti per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina due censure. Con la prima, la ricorrente contesta l’illogicità della scelta di determinare l’aumento di valore mediante il criterio del costo di costruzione anziché quello dell’analisi comparativa di mercato, sul presupposto dell’esistenza in Pavia di immobili similari utilizzabili come parametro.

Il Tribunale ritiene la censura infondata. Per procedere a stima comparativa non basta l’esistenza di immobili similari collocati nelle vicinanze, ma occorrono atti di scambio dai quali ricavare il valore di mercato. Dalla relazione emerge che il criterio è stato abbandonato proprio per l’insufficienza di dati di scambio relativi alle concessionarie auto, tipologia che rappresenta una nicchia del mercato non residenziale, difficilmente assimilabile ad altri segmenti. L’amministrazione ha dunque adeguatamente illustrato le ragioni della propria scelta, che non presenta profili di irragionevolezza.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la determinazione dell’ammontare della sanzione è sindacabile dal giudice solo in caso di illogicità manifesta o erroneità, citando TAR Toscana Firenze, sez. III, n. 1693 del 2018.

Con la seconda censura la ricorrente sostiene che il criterio del costo di costruzione sarebbe stato applicato in modo errato, avendo la stima preso a riferimento i valori attuali, anziché quelli dell’epoca di realizzazione degli abusi, senza applicare alcun deprezzamento. Anche tale censura è infondata.

La valutazione deve essere effettuata al momento dell’irrogazione della sanzione, poiché la finalità della misura è sterilizzare l’utilità conseguita con l’abuso. Gli abusi edilizi hanno natura di illecito permanente e possono essere sanzionati in ogni momento. Diversamente opinando, il trasgressore fruirebbe dell’ingiusto vantaggio derivante dal ritardo dell’amministrazione, consistente nell’applicazione di una sanzione assai ridotta. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. II, n. 10533 del 2023 e sez. VI, n. 6243 del 2023.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di giudizio sono compensate per giustificate ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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