Servizi sociosanitari: retta SFA e compartecipazione ancorata all’ISEE (TAR Lombardia n. 3610 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compartecipazione dell’assistito al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è determinata dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’ISEE, senza che possano assumere rilievo criteri ulteriori o difformi rispetto a quelli del d.P.C.M. n. 159 del 2013. L’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000, letto con l’art. 14 della stessa legge e con gli artt. 2 e 7 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2008, impone al comune di farsi carico dell’intera retta della struttura, con facoltà di recuperare dagli enti del servizio sanitario la quota sanitaria e di chiedere all’utente, in base all’ISEE, la sola quota assistenziale. Il diritto di libera scelta dell’unità di offerta, compatibilmente con l’appropriatezza delle prestazioni, vieta all’amministrazione di coartare la decisione dell’assistito o di subordinare la presa in carico all’indicazione di una struttura predeterminata.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di una persona con invalidità totale nota ai servizi sociali comunali da anni, chiedevano al Comune di residenza di predisporre il progetto individuale previsto dall’art. 14 della legge n. 328 del 2000, con inserimento presso un SFA e integrale copertura della retta. Il Comune riscontrava l’istanza comunicando che la Giunta, con atto di indirizzo, aveva definito la copertura della retta nella misura del 30%, senza alcun riferimento all’ISEE dell’assistito, pari a zero.
Gli interessati impugnavano la delibera e la comunicazione attuativa, dolendosi della contraddittorietà rispetto alle tariffe e al regolamento comunale e dell’assenza di giustificazione. Nel corso del giudizio il Comune, con successiva comunicazione, indicava tre strutture ritenute idonee, escludendo quella scelta dalla famiglia. L’impugnazione veniva estesa a tale comunicazione con motivi aggiunti. In sede cautelare il Tribunale accoglieva la domanda e ordinava all’ente un motivato riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, vertenti su questioni connesse, e respinge le eccezioni di difetto di interesse. La delibera di Giunta, pur qualificata come atto di indirizzo, riveste natura provvedimentale: nel “definire” la misura della compartecipazione comunale alla retta, essa preclude immediatamente l’inserimento richiesto. Il nomen iuris non vincola il giudice, che qualifica l’atto in ragione del contenuto. Analoga valenza lesiva presenta la comunicazione con cui l’ente ha negato la disponibilità a mantenere il progetto presso la struttura prescelta.
Nel merito il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 128 del d.lgs. n. 112/1998, l’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328/2000 e l’art. 14 della medesima legge pongono in capo al comune l’obbligo di assicurare le prestazioni, con facoltà di recuperare dagli enti sanitari la sola componente sanitaria. La compartecipazione dell’assistito deve fondarsi esclusivamente sull’ISEE, senza che il comune possa introdurre criteri ulteriori o difformi.
Su queste basi la delibera n. 39 del 2024 è illegittima: fissa la quota comunale al 30% prescindendo del tutto dall’ISEE nullo dell’assistito e dai criteri già approvati dal Comune. Alla stessa conclusione conduce l’esclusione, comunicata il 28.11.2024, della struttura scelta dalla famiglia dalla terna delle unità di offerta. L’art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e gli artt. 2 e 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sanciscono la libera scelta dell’unità di offerta, compatibilmente con l’appropriatezza delle prestazioni, principio che vieta all’amministrazione di coartare la decisione dell’assistito.
L’esclusione è quindi priva di adeguata istruttoria e motivazione e contrasta con le norme richiamate, non essendo emersi profili di non appropriatezza delle prestazioni erogate dalla struttura, gestita da ente accreditato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti e i provvedimenti annullati nei limiti dell’interesse azionato. È invece respinta la domanda risarcitoria, non allegati né documentati i danni sotto il profilo dell’an e del quantum. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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