Ottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo condanna l’amministrazione inadempiente (TAR Lazio n. 12817 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo ed è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza civile passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o accertamenti di merito. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del debitore, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti sulla corretta esecuzione del giudicato determina l’accoglimento della pretesa, secondo i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza dietro richiesta della parte.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro di Roma, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare a suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo di euro 500,00 oltre interessi. Ritenendo l’Amministrazione inadempiente, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, lamentando l’omessa corresponsione del beneficio. Il Ministero non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha quindi ribadito la natura meramente esecutiva del giudizio di ottemperanza riguardante pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, citando la propria giurisprudenza (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5191/2026), che esclude qualsiasi possibilità di riesame del merito della controversia. Il giudice è infatti chiamato solo a verificare se l’Amministrazione abbia dato corretta e integrale esecuzione al dictum giudiziale.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva allegato l’inadempimento circa la corresponsione dell’importo del beneficio. L’Amministrazione, rimasta intimata, non aveva fornito alcun chiarimento o indicazione in ordine all’effettiva esecuzione della sentenza. Tale atteggiamento processuale è stato valutato dal Collegio alla luce dei principi in materia di onere della prova tra debitore e creditore (TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025), con conseguente accoglimento della pretesa attorea.

Il TAR ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni. Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, lasciando impregiudicata la possibilità di richiederle in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, nella misura di euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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