Archiviazione dell’istanza di permesso di costruire per mancate integrazioni documentali (TAR Campania n. 1335 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune archivia l’istanza di rilascio del permesso di costruire, motivandolo con la mancata produzione delle integrazioni documentali richieste entro il termine assegnato, non costituisce rigetto della pretesa edificatoria. Esso determina un mero arresto procedimentale, con la conseguenza che il procedimento non è definito in senso negativo e può essere riattivato su iniziativa del privato. Il provvedimento è lesivo e pertanto immediatamente impugnabile, ma la sua impugnazione non può fondarsi sulla pretesa consumazione del potere valutativo da parte dell’Amministrazione, poiché la richiesta di documentazione ulteriore non incide su valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizia già espresse.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in una frazione del Comune, aveva presentato istanza di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. Campania n. 19/2009, per il cambio di destinazione d’uso del piano rialzato e per modifiche interne al piano seminterrato. Il Comune, dopo aver acquisito il parere favorevole della ASL e il nulla osta del Consiglio comunale per il cambio di destinazione nella fascia di rispetto cimiteriale, comunicava la conclusione positiva dell’istruttoria e richiedeva, entro un termine qualificato come perentorio, ulteriore documentazione.
Non essendo pervenuta la documentazione, il Comune archiviava l’istanza. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la consumazione del potere valutativo, l’intervenuta scadenza della legge regionale, l’irrilevanza delle carenze documentali opposte e la lesione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’atto impugnato. Il provvedimento, pur essendo lesivo perché comporta un arresto procedimentale ed è dunque immediatamente impugnabile, non ha natura di rigetto della pretesa, ma di mera archiviazione, motivata sulla mancata produzione delle integrazioni richieste.
Da questa qualificazione discende la conseguenza decisiva: il procedimento non è stato definito in senso negativo alla pretesa di parte e ben può essere riattivato su iniziativa dello stesso interessato. L’archiviazione non consuma quindi il potere dell’Amministrazione, ma ne sospende soltanto l’esercizio in attesa del completamento del quadro documentale.
La difesa del Comune aveva richiamato l’Adunanza Plenaria n. 12/2018, secondo cui il rifiuto di corrispondere gli oneri di urbanizzazione prima del rilascio del titolo integra rinuncia per facta concludentia, e l’art. 16, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/2001 in tema di modalità di corresponsione degli oneri. Il Collegio non segue il percorso della rinuncia, ma si arresta alla qualificazione dell’archiviazione, che è sufficiente a sostenere il rigetto.
Quanto alla scadenza della legge regionale invocata dal Comune, il riferimento al principio tempus regit actum resta assorbito dalla qualificazione dell’atto. Il ricorso è pertanto infondato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.